Ordinanza n. 3/1968
Altra decisione · depositata il 14/03/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
citata
- art. 3Costituzione
- art. 10Costituzione
- art. 2legge 436/1961
- art. 4legge 436/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il R.D. 18 giugno
1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1966 dal
pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Beil Manfred
Henrich, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1966 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udita nell'udienza pubblica del 31 gennaio 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiaretti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il Prefetto di Roma, con provvedimento del 3 novembre
1965, ordinava l'allontanamento dal territorio nazionale del cittadino
tedesco Manfredo Enrico Beil, perché denunziato per molestia alle
persone e omessa dichiarazione di soggiorno, e perché sprovvisto del
mezzi di sostentamento e senza fissa dimora; che successivamente il
predetto signor Beil veniva denunciato dall'autorità di pubblica
sicurezza al pretore di Roma, per contravvenzione al foglio di via
obbligatorio; che nel conseguente giudizio veniva sollevata dal
difensore dell'imputato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 152 del T.U. delle leggi di p.s., nella parte espressa con le
parole "siano sprovvisti di mezzi", e il pretore di Roma, con ordinanza
18 marzo 1966, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la
rimetteva a questa Corte; che si è costituito nel presente giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento depositato
il 4 giugno 1966; che nell'udienza la difesa dello Stato ha confermato
gli argomenti dedotti nel predetto atto;
Considerato che, nel proporre la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 152 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.
leggi di p.s., per violazione del principio di eguaglianza, l'ordinanza
del pretore di Roma ha fatto riferimento agli artt. 3 e 10, secondo
comma, della Costituzione; che l'art. 10, secondo comma, della
Costituzione, stabilisce che "la condizione giuridica dello straniero
è regolata dalla legge in conformità delle norme e del trattati
internazionali";
che norme relative al soggiorno del cittadini delle parti
contraenti nel territorio delle altre parti, e all'allontanamento di
essi dal rispettivo territorio, sono contenute nel Trattato di amicizia
fra l'Italia e la Repubblica Federale Tedesca 21 novembre 1957 (in
particolare artt. 2 e 4), ratificato e reso esecutivo con legge 9 marzo
1961, n. 436, e nel Trattato istitutivo della Comunità Economica
Europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n.
1203, nonché nel D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, contenente norme
sulla circolazione e il soggiorno del cittadini degli Stati membri
della C.E.E.;
che nella specie il giudizio riguarda un cittadino della Repubblica
Federale Tedesca;
che l'ordinanza di rimessione a questa Corte, pur richiamandosi
all'art. 10 della Costituzione, non ha preso in considerazione i
predetti Trattati, e non ha pertanto esaminato se nel caso concreto sia
applicabile l'impugnato art. 152 del T.U. delle leggi di p.s., in
relazione alla legislazione speciale vigente in materia in conformità
del menzionati Trattati internazionali;
che tale esame preliminare, al fine di accertare la rilevanza della
proposta questione per la decisione del giudizio, è di competenza del
giudice del merito;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONTO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte