Ordinanza n. 30/1956
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1956 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1Codice penale
- art. 57legge 47/1948
- art. 3legge 47/1948
citata
- art. 57legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 n. 1 del Cod.
pen. e dell'art. 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) Ordinanza 20 marzo 1956 del Tribunale di Genova nel procedimento
penale a carico di Ardu Enrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 143 del
Registro ordinanze 1956;
2) Ordinanza 6 aprile 1956 del Tribunale di Cremona nel
procedimento penale a carico di Banchieri Franco e Barucco Elio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19
maggio 1956 ed iscritta al n. 148 del Reg. ord. 1956;
3) Ordinanza 9 aprile 1956 del Tribunale di Reggio Calabria nel
procedimento penale a carico di Dieni Antonio e Terruso Giuseppe,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19
maggio 1956 e iscritta al n. 155 del Reg. ord. 1956;
4) Ordinanza 8 marzo 1956 del Tribunale di Bolzano nel procedimento
penale a carico di Zulberti Taulero, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 130 del 26 maggio 1956 ed iscritta al n.
174 del Reg. ord. 1956;
5) Ordinanza 21 aprile 1956 del Tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Ardu Enrico, pubblicata nella (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n.
182 del Reg. ord. 1956;
6) Ordinanza 16 aprile 1956 del Tribunale di Avellino nel
procedimento penale a carico di Signoretti Alfredo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 23 giugno 1956 ed
iscritta al n. 199 del Reg. ord. 1956;
7) Ordinanza 20 marzo 1956 del Tribunale di Padova nel procedimento
penale a carico di Szathvary Renzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 146 del 14 giugno 1956 ed iscritta al n. 203 del
Reg. ord. 1956;
8) Ordinanza 24 aprile 1956 del Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Funghi Rossana, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed
iscritta al n. 212 del Reg. ord. 1956;
9) Ordinanza 19 giugno 1956 del Tribunale di Sondrio nel
procedimento penale a carico di Tuia Arturo e Melazzini Michele,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 4
agosto 1956 ed iscritta al n. 239 del Reg. ord. 1956:
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
Ritenuto che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Cod.
pen. e che in uno di essi (quello pendente davanti al Tribunale di
Sondrio) la stessa questione fu sollevata anche in riferimento all'art.
3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47;
Che la decisione di tali questioni è stata dai giudici rimessa
alla Corte con le nove ordinanze sopra elencate;
Che solo in otto giudizi si è costituita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, rappresentata a difesa dell'Avvocatura dello
Stato, concludendo in via pregiudiziale per l'incompetenza della Corte
costituzionale e nel merito contro la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 57 n. 1 Cod. pen.;
Considerato
Che la Corte ha già dichiarato la propria competenza a giudicare le
questioni di legittimità costituzionale delle leggi anteriori
all'entrata in vigore della Costituzione (sentenza n. 1 del 5 giugno
1956, il cui dispositivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 14 giugno 1956);
Che nelle more del giudizio la Corte ha già deciso la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 e dell'art. 3 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (sentenza n. 3 del 15 giugno 1956, della
quale è stata data notizia sommaria nella Gazzetta Ufficiale n. 155
del 23 giugno 1956);
Che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va
confermata per le questioni di legittimità dedotte con le sopra
ricordate ordinanze;
Che lo stesso deve dirsi della questione di cui all'ordinanza del
21 aprile 1956 del Tribunale di Genova circa la natura e la portata
della norma contenuta nell'art. 27, che è proponibile e deve
intendersi proposta in questa sede soltanto in riferimento all'art. 57,
n. 1 del Cod. pen., del quale appunto è stata dichiarata la non
incompatibilità con detto art. 27;
Visti gli artt. 26, Comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura
dello Stato;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. e dell'art. 3 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 e ordina che gli atti relativi siano restituiti
alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre
1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1956:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte