Ordinanza n. 30/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 134Codice di procedura penale
- art. 2legge 932/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo
comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente anteriormente
alla legge 5 dicembre 1969, n. 932), promosso con ordinanza emessa il
12 ottobre 1968 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a
carico di Lorenzetti Vecelio, iscritta al n. 234 del registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del
14 dicembre 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Recanati propone una
questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma,
del codice di procedura penale (nel testo vigente prima della modifica
apportata dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1969, n. 932), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione, nella parte in cui tale disposizione definisce "grave
infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria ricevere la nomina del difensore di fiducia";
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 148 del 1969, ha
già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo
comma, nella parte in cui fa divieto agli ufficiali ed agli agenti
della polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di
fiducia.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della Legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura
penale (nel testo vigente anteriormente alla legge 5 dicembre 1969, n.
932) nella parte in cui tale disposizione definisce "grave infrazione
disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
ricevere la nomina del difensore di fiducia", sollevata dall'ordinanza
indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 24,
comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte