Ordinanza n. 30/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7-bislegge 416/1989
- art. 8legge 39/1990
- art. 7-bislegge 39/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis della
legge 28 febbraio 1990, n. 39, inserito dall'art. 8, comma 3, del
decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di
trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini
extracomunitari), ordinanza emessa il 21 maggio 1993 dal Pretore di
Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, nel procedimento
penale a carico di Kolenovic Elez, iscritta al n. 439 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Elez
Kolenovic, straniero espulso dal territorio dello Stato con
provvedimento dell'autorità amministrativa, il Pretore di Viterbo,
sezione distaccata di Civita Castellana, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7- bis del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma
3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia
di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini
extracomunitari);
che tale norma contrasterebbe con l'art. 29 della Costituzione,
il quale tende a garantire l'unità familiare;
che la questione sarebbe rilevante, perché l'arrestato
Kolenovic, espulso dal territorio dello Stato, avrebbe contratto
matrimonio, sin dal 23 marzo 1983, con la cittadina italiana Romana
Furciniti, nata a Roma il 19.12.1943;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità della questione;
Considerato che il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, portatore
della disposizione impugnata, non è stato convertito in legge nel
termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno
1993;
che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, v. l'ordinanza n. 389 del 1993), la questione di
legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Macerata con la
ordinanza in epigrafe, deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7- bis del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma
3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia
di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini
extracomunitari), sollevata, in relazione all'art. 29 della
Costituzione, dal Pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita
Castellana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte