Ordinanza n. 300/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 449Codice di procedura penale
- art. 442legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del
codice di procedura penale del 1988, promossi con ordinanza emessa il
23 dicembre 1980 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a
carico di Egidi Renato, iscritta al n. 125 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, prima della dichiarazione
d'apertura di un dibattimento promosso con rito direttissimo, ha, con
ordinanza del 23 dicembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt.
25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 438 e 442 del codice di
procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevedono che il
mancato consenso del pubblico ministero alla richiesta di giudizio
abbreviato, formulata dall'imputato, debba essere motivato, impedendo
così al giudice, una volta accertato che il dissenso è
ingiustificato, di applicare la riduzione di pena contemplata dal
detto art. 442 dello stesso codice;
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata
anteriormente all'apertura di un dibattimento promosso dal pubblico
ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,
del codice di procedura penale del 1988, rito in ordine al quale "il
ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di
autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma", del
codice di procedura penale del 1988, donde l'impossibilità per gli
artt. 438 e 442 dello stesso codice di ricevere diretta applicazione
nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di
procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 25,
27, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Roma con ordinanza del 23 dicembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte