Ordinanza n. 300/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 371-bisCodice penale
- art. 25legge 332/1995
usata come parametro
citata
- art. 378Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli,
nel procedimento penale a carico di Carano Giuseppe, iscritta al n. 2
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che nel corso del giudizio a quo il pubblico ministero
chiedeva al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Napoli l'applicazione della misura cautelare in carcere nei
confronti di Carano Giuseppe, indagato per il delitto di cui all'art.
371-bis del codice penale;
che il giudice respingeva la richiesta, ritenendo che
l'applicazione della misura cautelare non "è consentita dalla
attuale normativa" in relazione al reato di false informazioni al
pubblico ministero e, con ordinanza del 3 dicembre 1996, sollevava,
in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 112 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis comma 2,
del codice penale (come modificato dall'art. 25 della legge 8 agosto
1995, n. 332), nella parte in cui dispone la sospensione del
procedimento "fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono
state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo
grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con
archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere", lamentando in
sostanza che non si possa procedere immediatamente nei confronti
della persona che ha reso dichiarazioni false o reticenti al pubblico
ministero;
che, ad avviso del remittente, la norma impugnata, nel prevedere
la sospensione del procedimento in caso di reticenza della persona
informata sui fatti o di falsità delle dichiarazioni da questa rese,
determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla
fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento
personale), in relazione alla quale è prevista l'immediata
procedibilità e finanche l'arresto, nonché rispetto alla
fattispecie di cui all'art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza),
aventi entrambe "la medesima ratio e lo stesso bene giuridico da
tutelare";
che l'art. 371-bis, comma 2, cod. pen. si porrebbe inoltre,
secondo il remittente, in contrasto con i princìpi sanciti negli
artt. 2 e 13 della Costituzione, che assegnerebbero allo Stato, anche
attraverso l'azione repressiva dei reati, una funzione di garanzia
dei diritti dell'uomo e dell'inviolabilità della libertà personale,
dal momento che la sospensione del procedimento imposta dalla norma
impugnata impedirebbe in casi come quello di specie, in cui si
procede per omicidio volontario, l'accertamento della responsabilità
in ordine a reati di notevole allarme sociale, con il conseguente
venir meno della predetta funzione di garanzia;
che il giudice a quo denuncia altresì il contrasto dell'art.
371-bis, comma 2, cod. pen. con il principio sancito nell'art. 112
della Costituzione, in quanto tale norma, subordinando la
procedibilità per il delitto di cui al comma 1 della stessa
disposizione all'esito del procedimento nel quale sono state rese le
dichiarazioni, introduce una "notevole restrizione del precetto
dell'obbligatorietà dell'azione penale";
che la norma censurata violerebbe infine, a parere del
remittente, il principio di economia processuale e il "principio
internazionale della speditezza dei processi" di cui all'art. 6 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con
legge 4 agosto 1955, n. 848; principio, quest'ultimo, che secondo il
giudice a quo "ha assunto una valenza costituzionale anche
nell'ambito del nostro ordinamento"; di qui la presunta violazione
dell'art. 10 Cost., esplicitamente evocato nella sola parte motiva
dell'ordinanza di rimessione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile sotto il
duplice profilo del difetto di rilevanza e per essere le censure
indirizzate alla disapplicazione della norma impugnata e
all'applicazione di un regime più sfavorevole all'indagato o,
comunque, infondata;
Considerato che, come emerge dall'ordinanza, la questione è stata
sollevata contestualmente al provvedimento con il quale il giudice a
quo, ritenuta l'impossibilità di applicare la misura cautelare in
carcere, ha rigettato la richiesta formulata dal pubblico ministero;
che, avendo già fatto applicazione della norma impugnata, il
rimettente ha esaurito la propria cognizione relativa alla fase
cautelare nell'ambito della quale è stata sollevata la questione di
costituzionalità;
che, di conseguenza, la questione sollevata, in quanto priva -
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ex
plurimis ordinanze nn. 104 del 1997 e 49 del 1996) - del requisito
della rilevanza nel giudizio a quo va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 371-bis comma 2, del codice
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 112 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte