Ordinanza n. 300/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 384/1992
usata come parametro
citata
- art. 1legge 438/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
lettera c), del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14
novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre
1997 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra
l'INPS e Racchetti Giampaolo, iscritta al n. 846 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Racchetti Giampaolo e dell'INPS,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Udito l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS.
Ritenuto che il Tribunale di Bolzano ha sollevato, con riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del d.-l. 19
settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438;
che il rimettente ha preliminarmente osservato che una corretta
lettura del citato art. 1, comma 2, lettera c) (il quale esclude dal
"blocco" delle pensioni di anzianità quei lavoratori il cui rapporto
di lavoro sia cessato anteriormente all'entrata in vigore della
legge), induce a ritenere che esso si applica soltanto ai lavoratori
dipendenti, e non agli autonomi;
che siffatta discriminazione, ad avviso del giudice a quo si
porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il
legislatore avrebbe introdotto la deroga al "blocco" per i lavoratori
anteriormente ammessi al regime della prosecuzione volontaria del
rapporto di lavoro, al fine di evitare che questi soggetti potessero
trovarsi nella inaccettabile condizione di avere cessato il rapporto
di lavoro, ma di non ricevere ancora la pensione di anzianità;
che identica ratio ricorrerebbe anche per i lavoratori autonomi,
per cui la distinzione fra le due categorie sarebbe irrazionale;
che la norma censurata sarebbe altresì in contrasto con l'art.
38 della Costituzione, giacché, in base a una norma inesistente
all'epoca del pensionamento, i lavoratori autonomi verrebbero privati
della tutela economica "che il rapporto assicurativo aveva loro
garantito al momento della cessazione dell'attività di lavoro";
che si è costituita, concludendo per la declaratoria di
illegittimità costituzionale, la parte appellata nel giudizio a quo
osservando che, se si interpretasse la disposizione in esame nel
senso della applicabilità soltanto ai lavoratori dipendenti, la
norma sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché
non sussiste una sostanziale diversità fra lavoratori dipendenti e
autonomi, con riferimento alla necessità di sopperire alle normali
esigenze di vita, una volta cessato il rapporto di lavoro;
che si è costituito l'INPS, appellante nel giudizio a quo
rilevando come il trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi e
di quelli dipendenti sia diversamente disciplinato dal legislatore,
diverse essendo le esigenze e le condizioni di vita delle due
categorie, diversi i sistemi di contribuzione, diversi i sistemi di
determinazione della pensione: con la conseguenza che la norma
censurata non può ritenersi in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto la disciplina oggetto di censura ha
riguardato situazioni soggettive diverse;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione per
difetto di motivazione sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta
infondatezza, e ha concluso, comunque, per la non fondatezza.
Considerato che, nell'ordinanza di rimessione, è stata omessa
l'esposizione pur sommaria dei fatti di causa; che non sono state
indicate le domande delle parti; che non è stato precisato il
contenuto della decisione resa dal pretore di Bolzano e impugnata
dinanzi al Tribunale rimettente;
che gli elementi richiesti per l'ammissibilità della questione
debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, e non
possono eventualmente essere tratti dagli atti del giudizio a quo
(sentenze nn. 79 del 1996 e 451 del 1989);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del
d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
1992, n. 438, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte