Corte costituzionale

Ordinanza n. 300/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1999 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 384/1992

citata

  • art. 1legge 438/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

lettera c), del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in

materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché

disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14

novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre

1997 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra

l'INPS e Racchetti Giampaolo, iscritta al n. 846 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Racchetti Giampaolo e dell'INPS,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS.

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano ha sollevato, con riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del d.-l. 19

settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di

sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),

convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438;

che il rimettente ha preliminarmente osservato che una corretta

lettura del citato art. 1, comma 2, lettera c) (il quale esclude dal

"blocco" delle pensioni di anzianità quei lavoratori il cui rapporto

di lavoro sia cessato anteriormente all'entrata in vigore della

legge), induce a ritenere che esso si applica soltanto ai lavoratori

dipendenti, e non agli autonomi;

che siffatta discriminazione, ad avviso del giudice a quo si

porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il

legislatore avrebbe introdotto la deroga al "blocco" per i lavoratori

anteriormente ammessi al regime della prosecuzione volontaria del

rapporto di lavoro, al fine di evitare che questi soggetti potessero

trovarsi nella inaccettabile condizione di avere cessato il rapporto

di lavoro, ma di non ricevere ancora la pensione di anzianità;

che identica ratio ricorrerebbe anche per i lavoratori autonomi,

per cui la distinzione fra le due categorie sarebbe irrazionale;

che la norma censurata sarebbe altresì in contrasto con l'art.

38 della Costituzione, giacché, in base a una norma inesistente

all'epoca del pensionamento, i lavoratori autonomi verrebbero privati

della tutela economica "che il rapporto assicurativo aveva loro

garantito al momento della cessazione dell'attività di lavoro";

che si è costituita, concludendo per la declaratoria di

illegittimità costituzionale, la parte appellata nel giudizio a quo

osservando che, se si interpretasse la disposizione in esame nel

senso della applicabilità soltanto ai lavoratori dipendenti, la

norma sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché

non sussiste una sostanziale diversità fra lavoratori dipendenti e

autonomi, con riferimento alla necessità di sopperire alle normali

esigenze di vita, una volta cessato il rapporto di lavoro;

che si è costituito l'INPS, appellante nel giudizio a quo

rilevando come il trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi e

di quelli dipendenti sia diversamente disciplinato dal legislatore,

diverse essendo le esigenze e le condizioni di vita delle due

categorie, diversi i sistemi di contribuzione, diversi i sistemi di

determinazione della pensione: con la conseguenza che la norma

censurata non può ritenersi in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, in quanto la disciplina oggetto di censura ha

riguardato situazioni soggettive diverse;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione per

difetto di motivazione sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta

infondatezza, e ha concluso, comunque, per la non fondatezza.

Considerato che, nell'ordinanza di rimessione, è stata omessa

l'esposizione pur sommaria dei fatti di causa; che non sono state

indicate le domande delle parti; che non è stato precisato il

contenuto della decisione resa dal pretore di Bolzano e impugnata

dinanzi al Tribunale rimettente;

che gli elementi richiesti per l'ammissibilità della questione

debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, e non

possono eventualmente essere tratti dagli atti del giudizio a quo

(sentenze nn. 79 del 1996 e 451 del 1989);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del

d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre

1992, n. 438, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte