Ordinanza n. 301/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 438d.lgs. 271/1989
- art. 442d.lgs. 271/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del
codice di procedura penale del 1988 e dell'art. 247 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi
con ordinanze emesse il 13 dicembre 1989, il 15 dicembre 1989 e il 20
dicembre 1989 dal Tribunale di Milano e il 30 dicembre 1989 dal
Pretore di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 118, 119, 120 e
124 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con tre ordinanze di identico
contenuto, emesse il 13 dicembre 1989, il 15 dicembre 1989 ed il 20
dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e
secondo comma, 101, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del
1988 e dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie dello stesso codice (testo approvato con
il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui
non prevedono alcun controllo del giudice sul parere vincolante del
P.M. in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato";
e che un'analoga questione ha sollevato il Pretore di Napoli,
con ordinanza del 30 dicembre 1989, denunciando, in riferimento agli
artt. 3, 24, secondo comma, 76, e 111, primo e secondo comma, della
Costituzione, gli artt. 438, primo comma, e 442, secondo comma, del
codice di procedura penale del 1988 e l'art. 247, terzo comma, del
testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello
stesso codice (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271), "nella parte in cui non prevedono che il dissenso del
P.M. alla richiesta di giudizio abbreviato debba essere motivato e
correlativamente che il giudice possa disattendere quel dissenso e
pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 442, 2° co. D.P.R. n.
447/1988 con la diminuzione di pena di un terzo";
Considerato che i giudizi concernono questioni identiche o
analoghe e vanno, quindi, riuniti;
che le ordinanze di rimessione sono state emesse prima delle
formalità d'apertura di dibattimenti di primo grado relativi a
processi già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale;
che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a quella
data, la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è
appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271), con la conseguenza che gli artt. 438 e 442 del nuovo
codice non potrebbero ricevere diretta applicazione nei giudizi a
quibus, data l'autonomia della disciplina transitoria rispetto alla
corrispondente disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990,
ordinanze n. 173 e n. 174 del 1990);
che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo
comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato
con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella
parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di
dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione
di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di
procedura penale del 1988".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di
procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24, 76, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano e dal
Pretore di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni
e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a
dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, del codice di procedura penale del 1988", questione sollevata
dal Tribunale di Milano e dal Pretore di Napoli con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte