Ordinanza n. 301/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 117/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,
della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1997 dal
Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Sidoti
Francesco e il Presidente del Consiglio dei Ministri, iscritta al n.
104 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione di Sidoti Francesco, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi l'avv. Giovanni Giacobbe per Sidoti Francesco e l'avvocato
dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto che - nel corso della fase di delibazione
dell'ammissibilità di una domanda proposta da un magistrato contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento
dei danni cagionatigli dall'adozione nei suoi confronti, da parte del
GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, di un provvedimento di
custodia cautelare, asseritamente illegittimo - il Tribunale di
Messina, con ordinanza emessa il 14 luglio 1997, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della
legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati), in cui si prevede, quale foro competente a conoscere
delle relative controversie, il tribunale del luogo dove ha sede la
corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso
l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento
del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le sue
funzioni in uno degli uffici di tale distretto, essendo allora
competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello
dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il
magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto;
che, a giudizio del rimettente, dovendosi ravvisare la ratio di
una tale deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale
nella necessità di evitare turbative alla serenità ed imparzialità
del giudicante - riportabili al disagio di decidere nei confronti di
un magistrato operante nello stesso ufficio o nello stesso distretto
di appartenenza -, la denunciata norma si pone in contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede analogo e
speculare spostamento della competenza territoriale quando l'attore
sia a sua volta un magistrato che al momento del fatto (come nella
fattispecie) svolgeva la sua attività nel distretto al quale
appartiene l'ufficio giudiziario chiamato a decidere sulla sua
domanda risarcitoria;
che infatti, secondo il rimettente, il "magistrato-danneggiante"
viene a trovarsi, rispetto al suo contraddittore, in una posizione
deteriore, non mitigata dalla circostanza dell'essere l'azione
formalmente esperita nei confronti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, essendo la relativa decisione comunque idonea ad incidere
nei suoi confronti sia sotto il profilo economico sia sotto quello
disciplinare, morale e professionale;
che da ciò deriverebbe appunto la violazione del diritto di
difesa e, insieme, del principio di uguaglianza per irragionevole
disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe,
violazione ascrivibile ad una mera dimenticanza del legislatore (non
colmabile in via interpretativa, attesa la natura eccezionale della
norma impugnata), come sarebbe reso evidente dalla comparazione della
fattispecie in esame con quella dell'art. 11 cod. proc. pen., dove è
previsto l'obbligatorio spostamento della competenza territoriale
tanto nell'ipotesi in cui il magistrato sia soggetto passivo
dell'azione penale quanto in quella in cui egli assuma la veste di
parte lesa dal reato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
concluso per la declaratoria di infondatezza della sollevata
questione, trattandosi di materia la cui regolamentazione è affidata
alla discrezionalità del legislatore, rispetto alla quale la
inusualità e la marginalità del caso in esame non consentono di
pervenire ad un giudizio di irragionevolezza della regolamentazione
impugnata;
che si è altresì costituito l'attore del giudizio a quo,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine,
di infondatezza della sollevata questione.
Considerato che, nel prospettare la questione, il Tribunale non ha
adeguatamente tenuto conto della peculiarità del giudizio a quo,
vo'lto all'accertamento dell'esistenza o non di un'obbligazione di
danni a carico dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio
dei Ministri, unica parte convenuta (in senso sostanziale e formale)
nel giudizio stesso;
che, proprio in ragione di tale peculiarità, è erroneo porre
sullo stesso piano e tra loro rapportare la figura dell'attore e
quella del magistrato al cui comportamento, atto o provvedimento, si
faccia risalire l'asserita responsabilità dei richiesti danni; il
quale magistrato, infatti, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge n.
117 del 1998, ha la veste di soggetto processuale meramente eventuale
e non autonomo: non potendo egli essere chiamato in causa, ma essendo
soltanto legittimato a svolgere intervento adesivo dipendente ex art.
105, secondo comma, cod. proc. civ., (in mancanza di che - come
risulta espressamente dal testo della citata norma - non fa stato
nel giudizio di rivalsa contro di lui la pronuncia di condanna, la
quale poi in nessun caso fa stato in sede disciplinare);
che, non sussistendo dunque i presupposti per la comparabilità
delle situazioni all'interno di codesto autonomo sistema processuale
- la cui ratio si fonda, per precisa ed incensurabile scelta di
politica legislativa, sull'esigenza di evitare un contenzioso diretto
tra il danneggiato e l'organo giurisdizionale cui si faccia risalire
l'asserita responsabilità civile -, non è ravvisabile il vulnus al
principio di uguaglianza in correlazione al diritto di difesa,
prospettato sotto lo specifico profilo di cui sopra;
che sotto un più ampio profilo, poi, questa Corte ha già
rilevato - successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione - come appaia netta, con riguardo al bilanciamento degli
opposti valori e interessi in materia, la differenza strutturale e
funzionale tra processo civile e processo penale, per cui si deve
escludere che la regola derogatoria della competenza di cui al
richiamato art. 11 cod. proc. pen. sia da assumere necessariamente a
criterio generale (ordinanza n. 462 del 1997); e come il solo
legislatore possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale,
stabilire quando ricorra quell'identità di ratio che imponga
l'estensione del criterio di cui a tale articolo, e quando invece
ciò non avvenga affatto o la stessa finalità sia realizzabile
attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla
specifica materia (sentenza n. 51 del 1998). Considerazioni, queste,
che valgono evidentemente anche a proposito della regola derogatoria
di cui alla denunciata norma, giacché la relazione tra la qualità
dell'attore, di magistrato esercente le funzioni nel distretto, e
l'ufficio giudiziario del distretto medesimo, chiamato a decidere
sulla sua domanda, ricade allo stesso modo che con riguardo alle
cause civili aventi qualunque altro oggetto, nella sfera di
discrezionalità riservata al legislatore, il quale può ritenere
sufficienti ad assicurare l'imparzialità del giudicante le norme
sull'astensione e la ricusazione, ovvero scegliere di ampliare la
portata della necessaria garanzia in materia con l'introduzione di
ulteriori norme derogatorie;
che costituisce appunto esercizio di detta discrezionalità il
successivo intervento attuato con legge 2 dicembre 1998, n. 420, la
quale - dettando nuove e diverse disposizioni in materia, peraltro
non applicabili, ratione temporis, nel giudizio a quo -, non solo ha
modificato gli artt. 4, comma 1, ed 8, comma 2, della legge n. 117
del 1988 e lo stesso art. 11 cod. proc. pen., ma ha anche inserito
nel codice di procedura civile l'art. 30-bis, dove si prevede che
tutte le cause in cui sono comunque parti i magistrati appartengono
alla competenza del giudice, ugualmente competente per materia,
determinato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n.
117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte