Ordinanza n. 301/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14d.l. 155/1993
usata come parametro
citata
- art. 2legge 9/1963
- art. 3legge 9/1963
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1,
lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 243, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio
2001 dalla Corte di appello di Ancona nel procedimento civile tra
Bruscia Rosa contro l'INAIL, iscritta al n. 734 del registro
ordinanze 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, nel corso di una controversia in materia
previdenziale promossa nei confronti dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la Corte di appello
di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli articoli 3 e 38 Cost., dell'art. 14, comma 1, lett.
b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 243, "nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea
a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti dei
lavoratori agricoli autonomi che, in possesso dei requisiti previsti
dalla precedente normativa in materia di infortuni sul lavoro, nel
passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovano nelle condizioni
richieste dalla legge per fruire della tutela medesima";
che il giudice a quo muove dalla premessa secondo cui la
norma impugnata stabilisce che, a decorrere dal 1 giugno 1993, i
lavoratori autonomi del settore agricolo aventi diritto
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro debbano essere
individuati secondo i criteri di cui alla legge 26 ottobre 1957,
n. 1047, ossia con le medesime regole vigenti per l'assicurazione
obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia; e, poiché
quest'ultima legge va letta alla luce degli artt. 2 e 3 della legge
9 gennaio 1963, n. 9, a far tempo dal 1 giugno 1993 il lavoratore
autonomo in agricoltura è tutelato contro gli infortuni sul lavoro a
condizione che si dedichi a tale attività non più in maniera
abituale (come avveniva in precedenza), bensì in maniera esclusiva o
prevalente;
che la controversia trae origine dall'infortunio mortale
occorso in data 30 ottobre 1993 ad un lavoratore il quale, possedendo
il requisito dell'abitualità nel lavoro agricolo fino alla data del
1 giugno 1993, ed avendo versato i relativi contributi relativi
all'intero anno 1993 in esecuzione degli obblighi di legge, dovrebbe
ritenersi avente diritto all'assicurazione per tutto l'anno in corso,
in virtù del principio giuridico dell'affidamento;
che in conseguenza della norma impugnata, invece, poiché il
lavoratore non svolgeva la propria attività in via esclusiva o
prevalente, l'evento mortale è privo della copertura assicurativa,
con conseguente obbligo di rigetto della domanda, il che darebbe
conto della rilevanza della questione;
che ad avviso del giudice remittente, però, la mancanza di
un'idonea norma transitoria nei termini sopra precisati viola gli
artt. 3 e 38 Cost., non garantendo un'adeguata tutela assicurativa ai
lavoratori agricoli autonomi nel passaggio dal vecchio al nuovo
regime;
che si è costituito in giudizio l'INAIL, chiedendo che la
questione venga dichiarata manifestamente infondata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
Considerato che il giudice remittente lamenta che la norma
impugnata, nel restringere il novero dei lavoratori agricoli autonomi
aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro, a decorrere dal 1 giugno 1993, non abbia dettato un
regime transitorio idoneo a salvaguardare la posizione di quei
lavoratori che, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, non hanno
più diritto alla copertura assicurativa;
che tale omissione si risolverebbe, inoltre, in una lesione
del principio giuridico dell'affidamento, avendo il lavoratore in
questione versato i contributi per l'intero anno 1993;
che una questione identica a quella in oggetto, sollevata in
riferimento ai medesimi parametri costituzionali, è stata dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 327 del
2001;
che l'odierna ordinanza di remissione non aggiunge profili
ulteriori di doglianza rispetto a quelli già scrutinati con il
menzionato provvedimento;
che la Corte, d'altra parte, ha pure vagliato la legittimità
costituzionale della norma oggi in esame anche sotto il profilo del
regime ordinario successivo al 1 giugno 1993, non ravvisando alcuna
lesione di parametri costituzionali nel fatto che i lavoratori
agricoli autonomi vengano assicurati contro gli infortuni sul lavoro
solo a condizione che svolgano tale attività in via esclusiva o
prevalente (sentenza n. 26 del 2000);
che, pertanto, la presente questione deve ritenersi
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art 14, comma 1, lett. b), del d.l.
22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte