Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1993 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 412/1991

citata

  • art. 20legge 958/1986
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992

dal Pretore di Chieti nel procedimento civile vertente tra Petricca

Gildo Luigi e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 85 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Chieti, nel giudizio promosso da

Petricca Gildo Luigi nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato per

ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 20 della

legge 24 dicembre 1986, n. 958, per il servizio militare prestato

anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, con ordinanza

del 15 luglio 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 15

febbraio 1993 (R.O. n. 85 del 1993), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30

dicembre 1991, n. 412, il quale dispone che i suddetti benefici

operano esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di

entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 e per quello

prestato in epoca successiva;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, limitando

la valutazione del servizio militare solo ad alcuni lavoratori e per

un determinato periodo senza un ragionevole motivo, contrasterebbe

con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione

ed inoltre con quello di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo

cui l'adempimento dell'obbligo del servizio militare non deve

pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

la quale ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della

questione, osservando che l'attribuzione di effetti retroattivi ad

una norma è rimessa alla discrezionalità del legislatore e che,

comunque, la Corte ha già dichiarato non fondata la medesima

questione (sentenza n. 455 del 1992);

Considerato che la stessa questione è stata già ritenuta non

fondata (sent. n. 455 del 1992) e manifestamente infondata (ord. n.

49 del 1993);

che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possano

fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre

1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in

riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte