Ordinanza n. 303/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 20legge 958/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992
dal Pretore di Chieti nel procedimento civile vertente tra Petricca
Gildo Luigi e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 85 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Chieti, nel giudizio promosso da
Petricca Gildo Luigi nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato per
ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 20 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, per il servizio militare prestato
anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, con ordinanza
del 15 luglio 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 15
febbraio 1993 (R.O. n. 85 del 1993), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, il quale dispone che i suddetti benefici
operano esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 e per quello
prestato in epoca successiva;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, limitando
la valutazione del servizio militare solo ad alcuni lavoratori e per
un determinato periodo senza un ragionevole motivo, contrasterebbe
con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione
ed inoltre con quello di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo
cui l'adempimento dell'obbligo del servizio militare non deve
pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
la quale ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della
questione, osservando che l'attribuzione di effetti retroattivi ad
una norma è rimessa alla discrezionalità del legislatore e che,
comunque, la Corte ha già dichiarato non fondata la medesima
questione (sentenza n. 455 del 1992);
Considerato che la stessa questione è stata già ritenuta non
fondata (sent. n. 455 del 1992) e manifestamente infondata (ord. n.
49 del 1993);
che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possano
fondare una diversa decisione;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in
riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1993:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte