Ordinanza n. 304/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 702Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Tariffe telefoniche) promosso con ordinanza
emessa il 4 marzo 1976 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento
civile vertente tra Reeves Louis ed altri e Soc. SIP, iscritta al n.
330 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 151 del 1976.
Visti l'atto di costituzione della SIP e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983, il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di
Sampierdarena ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che
stabiliva un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe
telefoniche, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 41, secondo e terzo
comma, e 53, primo comma, della Costituzione;
che tale questione è stata sollevata contestualmente all'emanazione
del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., senza avere nello
stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c.; e che pertanto il giudizio
sottoposto all'esame del giudice a quo doveva considerarsi esaurito.
Considerato che identica questione è già stata dichiarata
inammissibile con sentenza n. 186 del 1976 e manifestamente
inammissibile con ordinanza n. 117 del 1982;
che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal
proprio orientamento giurisprudenziale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, e 53,
primo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Sampierdarena
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte