Ordinanza n. 304/1984
Altra decisione · depositata il 28/12/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14d.l. 9/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14,
comma quinto, lett. b, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con
modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (Conversione in legge
con modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme
per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti)
promossi con ordinanze emesse il 2 agosto e 25 ottobre 1982 dal pretore
di Milano, il 18 aprile 1983 dal pretore di Bologna (2 ord.), il 31
luglio 1982 dal pretore di Milano (15 ord.), il 29 novembre 1983 dal
pretore di Milano (2 ord.), iscritte al n. 772 del registro ordinanze
1982, ai nn. 75, 473, 518, da 923 a 937 del registro ordinanze 1983 e
ai nn. 358 e 359 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 184, 267 e 315 del 1983 e
nn. 53 e 190 del 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state
sollevate questioni incidentali di legittimità costituzionale
afferenti tutte al dettato dell'art. 14, quinto comma, lett. b, del
d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge
25 marzo 1982, n. 94, recante "Norme per l'edilizia residenziale e
provvidenze in materia di sfratti"; e, specificamente:
laddove dispone che le norme relative alla fissazione di nuova data
per i provvedimenti di rilascio di immobili destinati ad abitazione
non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il
nucleo familiare, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti
superiore a lire 18.000.000;
a) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto
la norma de qua escluderebbe dalla tutela giurisdizionale (costituita
nella specie dalla valutazione del pretore circa il differimento
dell'esecuzione del rilascio) taluni cittadini a causa della loro
condizione personale economica di percettori di reddito superiore ad
una data cifra;
b) in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione in relazione
alla radicale diversità riscontrabile nel sistema tributario a seconda
che i redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo; tale
ipotizzata disuguaglianza di trattamento lederebbe anche l'art. 36
della Costituzione in quanto la retribuzione corrispondente al minimo
imponibile considerato sarebbe tale da soddisfare appena i requisiti di
sufficienza;
c) in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione in ragione
del fatto che lo stesso limite di reddito opera senza differenziare il
numero dei componenti della famiglia sicché apparirebbe lesa anche
l'esigenza di una esistenza libera e dignitosa estesa alla famiglia
stessa.
Tutte queste questioni vengono sollevate nelle ordinanze nn. 772
del 1982, 75, da 923 a 937 del 1983, 358 e 359 del 1984 del pretore di
Milano.
La questione viene altresì sollevata in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione con riguardo alla stessa disposizione, laddove
prevede che non si tenga conto del limite di reddito suindicato qualora
il conduttore dimostri di non potere ottenere la disponibilità di un
alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di
graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore stesso
considerando che l'acquisto di una abitazione sarebbe possibile più
spesso in virtù del livello del reddito che non della capacità di
risparmio; di talché risulterebbe privato della tutela
giurisdizionale, nel senso suindicato, e sottoposto ad un trattamento
ingiustificatamente deteriore proprio il cittadino ai livelli di
reddito più bassi, incapace di far fronte con i suoi mezzi alla
perdita del bene costituito dall'abitazione;
laddove fa riferimento al reddito complessivo dei componenti della
famiglia, non consentendo a ciascun percettore oltre al primo di
dedurre le spese di produzione del reddito in riferimento all'art. 3
della Costituzione, atteso che vi sarebbe disparità di trattamento, in
relazione al numero di percettori di reddito nell'ambito della stessa
famiglia (questione sollevata dal pretore di Bologna con l'ordinanza n.
473 del 1983);
laddove limita al solo caso del conduttore che sia in attesa di
disporre di un proprio appartamento per effetto di un provvedimento di
graduazione dello sfratto la possibilità di ottenere una dilazione
dell'esecuzione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in
quanto ingiustificatamente escluderebbe da tale beneficio i casi in cui
siano altri componenti il nucleo familiare nella stessa posizione
(questione sollevata dal pretore di Bologna con l'ordinanza n. 518 del
1983).
Considerato che le questioni sono, quanto a diciotto ordinanze,
sollevate in termini identici e, quanto alle altre tre ordinanze,
sempre attinenti alla medesima norma di legge, sicché i relativi
giudizi possono essere congiuntamente esaminati e decisi;
che, pur risultando avere in tredici giudizi il pretore di Milano
rinviato l'esecuzione dello sfratto successivamente alla emanazione
delle ordinanze di rimessione alla Corte della questione di
legittimità costituzionale della norma applicata, non spetta tuttavia
alla Corte giudicare della correttezza di tale successivo
provvedimento;
che con d.l. 1 dicembre 1984, n. 795 ("Misure amministrative e
finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa") è stata
disposta la sospensione fino al 30 giugno 1985 dell'esecuzione di
tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione
non ancora eseguiti e la successiva eseguibilità fino al 31 gennaio
1985 dei provvedimenti stessi secondo la data nella quale sono
diventati esecutivi, con l'eccezione (art. 1, prf. 3 del citato d.l. n.
795) "per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del
conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle
ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1), 2), 7) e 8), della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, nn. 1), 2),
4) e 5) del d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni
nella legge 15 febbraio 1980, n. 25";
che pertanto appare necessario che i giudici a quibus procedano a
nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte alla luce della
sopravvenuta normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai pretori di Milano e di Bologna
che hanno sollevato le questioni con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte