Ordinanza n. 304/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/11/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 58d.P.R. 24/1979
- art. 1d.P.R. 24/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58 del d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 633 (Imposta sul valore aggiunto) promossi con due
ordinanze emesse il 4 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo
grado di Forlì sui ricorsi proposti da Frontali Gualtiero, iscritte ai
nn. 90 e 91 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui non prevede la
possibilità per il curatore fallimentare di versare all'ufficio IVA
una somma pari ad un sesto del massimo della pena entro trenta giorni
dalla data di approvazione del piano di ripartizione finale.
Considerato che i giudizi vanno riuniti essendo identica la
questione prospettata;
che l'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972 è stato sostituito, in
tempi successivi alle ordinanze, dall'art. 1, del d.P.R. 29 gennaio
1979, n. 24, il quale, peraltro, non avendo modificato la norma
impugnata in parte qua, non rende necessaria la restituzione degli atti
al giudice a quo per un nuovo esame sulla rilevanza;
che la questione prospettata viene ad incidere sulla
regolamentazione dei poteri del curatore fallimentare attinenti alle
modalità dei pagamenti in favore dei creditori, oggetto di articolata
e specifica disciplina normativa;
che, pertanto, l'intervento della Corte implicherebbe, nell'ambito
delle possibili diverse soluzioni all'interno di un complesso sistema
normativo, scelte discrezionali che solo al legislatore è dato di
effettuare.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
(Imposta sul valore aggiunto), in riferimento all'art. 3 Cost.,
sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Forlì con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte