Ordinanza n. 304/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 12, secondo
comma, della legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13
(Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e
la funzione sociale per l'edilizia residenziale) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano
nel procedimento civile vertente tra Ribul Alfier Serafina e
I.P.E.A.A., iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano
nel procedimento civile vertente tra Lucchi Moreno e
I.P.E.A.A., iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di due distinti giudizi di opposizione al
provvedimento di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica popolare per mancata occupazione, il Pretore di Bolzano, con
ordinanze in data 17 ottobre 1991, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12,
secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n.
13, e 46, terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20
agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della citata legge n.
13 del 1977), per contrasto con l'art. 108, primo comma, della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, prevedendo
che, contro il provvedimento di rilascio, l'interessato può proporre
ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato
l'alloggio, violerebbero il principio della riserva di legge statale
in materia giurisdizionale, di cui all'invocato parametro
costituzionale;
che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'identità
delle questioni sollevate;
che con sentenza n. 505 del 1991 la Corte ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, terz'ultimo comma,
della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, onde la
relativa questione appare manifestamente inammissibile;
che l'altra disposizione impugnata risulta invece inapplicabile
in quanto rinvia esclusivamente alla prima, ormai espunta
dall'ordinamento: ne consegue la manifesta inammissibilità anche di
questa impugnativa (ordd. nn. 115 e 841 del 1988);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, secondo
comma, legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977 n. 13 (Norme
per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la
funzione sociale dell'edilizia residenziale) e 46, terz'ultimo comma,
legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di
riforma dell'edilizia abitativa), sollevate in riferimento all'art.
108, primo comma, della Costituzione con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte