Ordinanza n. 304/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1-sexieslegge 312/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge
della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione
dei lavori pubblici in Sicilia), promosso con ordinanza emessa il 1
febbraio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Enna nel procedimento penale a carico di Antonio Gagliano
e Salvatore Termine, iscritta al n. 591 del registro ordinanze del
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 febbraio 1994 - nel corso
di un giudizio con rito abbreviato nei confronti di alcuni
amministratori pubblici, imputati della contravvenzione prevista
dall'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, per
avere modificato, attraverso l'esecuzione di opere edilizie a pochi
metri dalla linea di battigia del lago di Pergusa, lo stato dei
luoghi della zona sottoposta a vincolo paesaggistico - il Giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura di Enna ha sollevato, in
riferimento agli artt. 9, 32 e 116 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione
Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori
pubblici in Sicilia), nella parte in cui prevede che quando si tratta
di opere pubbliche in zone soggette a tutela il parere della
Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali si intende
favorevolmente reso in mancanza di pronunzia entro 90 giorni dalla
richiesta, mentre la necessità di autorizzazione espressa
risponderebbe ad un principio vincolante anche per la legislazione
regionale;
che è intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, il
quale ha eccepito l'inammissibilità della questione per manifesta
irrilevanza. Difatti nella zona considerata sarebbe radicalmente
vietata ogni attività costruttiva, sia perché essa ricade nella
fascia di rispetto di 100 metri dalla linea di costa del lago (art.
2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n.
15), sia perché è inclusa in una riserva naturale integrale (art. 6
della legge della Regione Siciliana 9 agosto 1988, n. 14);
Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di
rimessione, le opere in questione sono state realizzate a meno di 100
metri dalla linea di battigia del lago di Pergusa, e che l'area è
soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art.
15, lettera d), della legge della Regione Siciliana 12 giugno 1976,
n. 78 e dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 30
aprile 1991, n. 15, come del resto ha anche rilevato la
Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali dichiarando non
luogo a pronunciarsi nel merito del progetto sottoposto al suo esame;
che non sussiste il necessario nesso di pregiudizialità tra la
questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio
principale, perché manca del tutto il presupposto per applicare la
norma denunciata, non dovendosi fare ricorso alla disciplina del
silenzio assenso prevista nella procedura per il parere della
Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali;
che di conseguenza deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilità della questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione
Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori
pubblici in Sicilia), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 32 e
116 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte