Ordinanza n. 304/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno
1997 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra
Cassa Rurale e Artigiana di Brendola - Credito Cooperativo S.c.a.r.l.
e Fallimento Santacà Claudio, iscritta al n. 616 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione della Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola - Credito Cooperativo S.c.a.r.l., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 24
giugno 1997, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 99
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui consente al
giudice delegato al fallimento di svolgere le funzioni di giudice
istruttore della causa di opposizione allo stato passivo;
che il giudice rimettente motiva i prospettati dubbi di
illegittimità costituzionale richiamando le decisioni di questa
Corte riguardanti le incompatibilità nel processo penale, in
particolare le sentenze n. 432 del 1995 (sulla partecipazione al
dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia
applicato una misura cautelare personale), n. 439 del 1993 (sulla
partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini
preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione della
pena concordata) e n. 453 del 1994 (circa la partecipazione al
giudizio del g.i.p. che abbia rigettato la domanda di oblazione),
osservando che tali orientamenti, mutatis mutandis, "potrebbero
trovare applicazione" anche al caso denunciato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione;
che, in proposito, l'Avvocatura ha osservato come la presenza
nell'ordinamento processuale civile di accertamenti a cognizione
sommaria, conclusi da un provvedimento riesaminato a cognizione piena
dallo stesso giudice che l'ha emanato o da un organo di cui egli fa
parte, non sia messa in forse dalla giurisprudenza di questa Corte
estensiva dell'area delle incompatibilità nel processo penale,
attesa la diversità tra i due settori processuali; e che,
d'altronde, il giudice delegato, dopo aver operato nella fase
essenzialmente "cartolare" di verificazione dello stato passivo,
partecipa ad un giudizio a cognizione piena, in cui potranno
ammettersi nuovi e diversi mezzi istruttori - normalmente preclusi
nella prima fase -, all'esito dei quali appare del tutto plausibile
che egli modifichi il convincimento precedentemente espresso;
che nel giudizio davanti a questa Corte si è altresì costituita
la parte privata opponente nel giudizio a quo, concludendo per la
declaratoria d'illegittimità costituzionale del denunciato art. 99.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata la
medesima questione, escludendo l'incompatibilità tra l'attività
istruttoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo e
quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione
dello stato passivo;
che in proposito essa ha osservato come l'attività relativa alla
formazione dello stato passivo si caratterizzi per una verifica dei
crediti effettuata con cognizione sommaria, laddove quella in sede di
opposizione è finalizzata a raccogliere elementi utili alla
decisione del collegio sulla base dei motivi dell'opposizione stessa,
suscettibili d'introdurre nuovo materiale probatorio (sentenze n.
158 del 1970 e n. 94 del 1975);
che il rimettente non ha prospettato argomenti in contrario,
salvo a richiamare le succitate decisioni, rese con riguardo alla
posizione del giudice per le indagini preliminari nel processo
penale;
che questa Corte - dopo avere osservato come la trasferibilità
dei princi'pi enunciati in tema di art. 34 cod. proc. pen. al
processo civile non può non risentire della netta distinzione tra
questo e il processo penale - proprio escludendo che la cognizione
sommaria (in àmbito cautelare civile) possa pregiudicare in linea di
principio la partecipazione del giudice decidente al successivo
giudizio di merito a cognizione piena, ha di recente sottolineato
come condizione necessaria per l'incompatibilità endoprocessuale sia
la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima res judicanda
(v. sentenza n. 326 del 1997), la quale nella specie non è comunque
ravvisabile appunto per via della particolare sommarietà della
cognizione del giudice delegato nella fase di verificazione dei
crediti;
che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte