Ordinanza n. 304/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 271, comma 1,
e 266, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal Tribunale di Catanzaro nel
procedimento penale a carico di De Palma Savina ed altri, iscritta al
n. 86 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno
2000.
Visti l'atto di costituzione di De Palma Savina nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore
Giovanni Maria Flick;
Uditi l'avvocato Raffaele Fioresta per De Palma Savina e
l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, chiamato fra l'altro a
pronunciarsi su talune eccezioni formulate dalla difesa in merito
alla utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni
telefoniche e fra presenti operate nel corso delle indagini
preliminari, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 271,
comma 1, codice di procedura penale, nella parte in cui commina la
sanzione di inutilizzabilità per le intercettazioni eseguite presso
un impianto di pubblico servizio o in dotazione alla polizia
giudiziaria senza l'osservanza del disposto dell'art. 268, comma 3,
ultimo inciso, del codice di rito;
che a tal proposito il giudice rimettente ritiene compromesso
l'invocato parametro in quanto risulterebbe privo di ragionevolezza
assoggettare al medesimo trattamento sanzionatorio l'ipotesi dedotta
e quella per la quale l'intercettazione sia stata eseguita al di
fuori dei casi consentiti dalla legge o con forme o con modalità che
ne compromettano la genuinità, così equiparando situazioni diverse
e non assimilabili fra loro;
che il medesimo Tribunale ha altresì sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 14 della Costituzione,
nella parte in cui consente le intercettazioni di comunicazioni tra
presenti all'interno di un domicilio, in quanto il principio
costituzionale di inviolabilità che presidia tale luogo non può
essere derogato nel caso di intercettazioni di conversazioni tra
persone ivi presenti, giacché tali intercettazioni presupporrebbero
"la preventiva clandestina intrusione nel domicilio stesso degli
agenti operanti per la collocazione di microspie e/o comunque di
apparati di captazione e/o di trasmissione di suoni e/o immagini";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
che nel giudizio ha altresì spiegato atto di costituzione la
parte privata, concludendo per la inammissibilità o comunque la
infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 271 del codice di procedura penale e per la declaratoria di
illegittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, del codice di
rito.
Considerato che la prima questione verte sulla pretesa
irragionevolezza della radicale previsione della inutilizzabilità
delle intercettazioni telefoniche, ove le operazioni siano state
eseguite presso un impianto di pubblico servizio o in dotazione alla
polizia giudiziaria senza l'osservanza delle disposizioni dettate
dall'art. 268, comma 3, ultimo inciso, codice di procedura penale;
che la disposizione oggetto di impugnativa fu introdotta al
precipuo scopo di evitare che gli organi deputati alla esecuzione
delle operazioni di intercettazione ed al relativo ascolto potessero
operare controlli sul traffico telefonico al di fuori di una
specifica e puntuale verifica da parte della autorità giudiziaria;
che, pertanto, l'avere il legislatore inteso espressamente
privilegiare l'impiego degli apparati esistenti negli uffici
giudiziari, dettando una disciplina volta a circoscrivere con
apposite garanzie l'uso di impianti esterni, non può dirsi, in sé,
scelta arbitraria; sicché, avuto anche riguardo alla particolare
invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle
comunicazioni costituzionalmente presidiata, la consequenziale
previsione della inutilizzabilità, ove quelle garanzie siano state
eluse, palesemente si sottrae a qualsiasi censura sul piano della
ragionevolezza della disciplina oggetto di impugnativa;
che, quanto alla seconda delle questioni dedotte, la norma di
cui viene eccepita la incostituzionalità prevede la possibilità di
effettuare intercettazioni di comunicazioni fra presenti anche ove
queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., ma non
ne disciplina le relative modalità, che spetta al legislatore
determinare nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione:
modalità, peraltro, che non richiedono necessariamente un'intrusione
arbitraria nel domicilio; né, d'altronde, nella situazione
prospettata dall'ordinanza di rimessione v'è una concreta
descrizione della fattispecie, su cui si argomenta
l'incostituzionalità dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen.;
che, pertanto, spetta allo stesso giudice rimettente
verificare in concreto se sussistano profili di illegittimità delle
operazioni di intercettazione e stabilire le eventuali conseguenze
che da tale apprezzamento possono scaturire;
che alla stregua dei riferiti rilievi la prima questione
proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata e la seconda
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 1, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 14 della
Costituzione, dal medesimo Tribunale con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte