Art. 14 cost.
[1]Il domicilio è inviolabile.
[2]Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
[3]Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti