Ordinanza n. 305/1984
Altra decisione · depositata il 28/12/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 7legge 532/1982
citata
- art. 19legge 398/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263-bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18
febbraio 1984 dal Tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico
di Silvestri Pietro ed altro, iscritta al n. 589 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190
dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Rilevato che il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 18 febbraio
1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 263-bis cod. proc.
pen. (come sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532),
nella parte in cui consente il riesame dei provvedimenti restrittivi
della libertà personale "emessi nel corso dell'istruzione o dal
giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio" e non anche
degli analoghi provvedimenti emessi nel predibattimento o nel
dibattimento, per i quali, ai sensi del terzo comma dello stesso art.
263-bis cod. proc. pen., continua ad applicarsi la regola generale
della ricorribilità in cassazione per violazione di legge;
e che nel presente giudizio è intervenuta la Presidenza del
Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, è entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398 (Norme
relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla
concessione della libertà provvisoria), il cui art. 19 ha sostituito
integralmente il testo dell'art. 263-bis cod. proc. pen., eliminando
dal primo comma proprio le parole "emessi nel corso dell'istruzione o
dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio";
e che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti al
giudice a quo, affinché valuti la rilevanza della proposta questione
anche alla stregua della nuova normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
F. to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte