Ordinanza n. 305/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 70/1975
- art. 26legge 70/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente), promossi con tre ordinanze emesse l'11 maggio
1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, iscritte
ai nn. 130, 131 e 132 del R.O. 1990 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria
- nel corso di giudizi promossi da taluni dipendenti della Cassa
marittima tirrena, i quali chiedevano la riliquidazione
dell'indennità di anzianità tenendo conto, nella base di calcolo,
dell'indennità integrativa speciale - con tre ordinanze in data 11
maggio 1989 (R.O. nn. 130, 131 e 132 del 1990), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non
comprendono l'indennità integrativa speciale tra gli emolumenti
computabili ai fini dell'indennità di anzianità;
Considerato che i relativi giudizi vanno riuniti avendo il
medesimo oggetto;
che la questione è stata sollevata in riferimento agli artt. 3
e 36 della Costituzione, sotto il profilo che il trattamento così
fatto ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975
sarebbe discriminatorio e ingiustificatamente deteriore rispetto a
quello relativo ai lavoratori privati ed a quelli iscritti
all'I.N.A.D.E.L. e lederebbe il principio di proporzionalità tra
retribuzione e trattamento di quiescenza;
che identiche questioni sono state già dichiarate
manifestamente inammissibili con le ordinanze n. 217 e n. 218 del
1990 di questa Corte, essendo di esclusiva competenza del legislatore
determinare, in relazione alla struttura complessiva della
retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici,
nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura
dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del
rapporto di lavoro e non essendo comparabile, a detto fine, la
posizione dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70
del 1975, con quella dei dipendenti privati, né con quella dei
dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L., appartenendo essi a sistemi
differenziati;
che non sono stati dedotti nuovi profili d'illegittimità
rispetto a quelli già esaminati.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la
Liguria con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte