Ordinanza n. 305/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 440 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17
gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Lamezia Terme, nel processo penale a carico di Leone
Flora Eugenia, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Lamezia Terme ha, con ordinanza del 17 gennaio 1991,
sollevato, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438 e 440 del
codice di procedura penale, "nella parte in cui dispongono che il
giudice, sul dissenso del pubblico ministero dalla richiesta di
definizione del processo con giudizio abbreviato, quantunque motivato
dalla non definibilità del processo medesimo allo stato degli atti,
debba limitarsi a prendere atto di tale determinazione e disporre la
prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, anche nella ipotesi
in cui non condivida la motivazione del dissenso";
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991,
dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in
caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte
in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442, secondo comma, del codice di procedura penale, ha precisato che
"poiché, con il negare il proprio consenso all'adozione del rito
abbreviato, il pubblico ministero esprime la volontà che il processo
sia definito in quella fase cruciale del sistema accusatorio che è
il dibattimento, il controllo sulla motivazione del diniego non può
trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non
può venir affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò
significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni
del pubblico ministero";
che, di conseguenza, risultando la questione già decisa dalla
sentenza ora ricordata, deve esserne dichiarata la manifesta
infondatezza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte