Ordinanza n. 305/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 del d.P.R.
15 giugno (recte: 16 maggio) 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1996 dal
pretore di Modica nel procedimento penale a carico di Modica
Antonino, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n.
9 dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 dicembre 1996 dal pretore
di Modica, pervenuta a questa Corte il 28 gennaio 1997, è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 93 del d.P.R. 15
giugno (recte: 16 maggio) 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali), che punisce con la pena della reclusione fino a due anni e
della multa fino a lire 100.000, fra l'altro, la condotta di chi
sottoscriva più di una dichiarazione di presentazione di candidatura
per le elezioni dei consigli comunali;
che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe irragionevole
l'equiparazione, quanto a pena edittale, delle varie ipotesi
criminose previste dalla disposizione denunciata, e così in
particolare, da un lato, della sottoscri-zione di più dichiarazioni
di candidatura, e, dall'altro, delle condotte assai più gravi di chi
eserciti il diritto elettorale, essendone stato sospeso o privato, o
sottoscriva una dichiarazione di presentazione di candidatura con un
nome falso;
che, sempre ad avviso del giudice remittente, sarebbe
irragionevole il trattamento sanzionatorio previsto dalla
disposizione censurata, con riferimento a quello assai meno grave
(reclusione fino a tre mesi e multa fino a lire 50.000) riservato
dall'art. 106 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati), riservato alla analoga condotta tenuta in occasione
delle elezioni politiche, non potendo una tale disparità
giustificarsi, anche in considerazione della circostanza che
l'introduzione del sistema maggioritario nelle elezioni politiche,
caratterizzato da circoscrizioni elettorali più ristrette, avrebbe
eliminato la differenza derivante dalla diversa e maggiore animosità
che prima connotava le elezioni amministrative rispetto a quelle
politiche;
Considerato che identica questione, sollevata dalla medesima
autorità, è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 84
del 1997, posteriore all'odierna ordinanza di rimessione;
che anche nel presente caso il remittente non chiarisce a quale
titolo e in base a quale ricostruzione del sistema egli ritiene
applicabile alla specie - concernente un caso di plurima
sottoscrizione di presentazioni di candidature in occasione delle
elezioni del consiglio della provincia regionale di Ragusa,
disciplinate dalla legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14 -
la disposizione penale contenuta nella legge statale che regola le
elezioni comunali nei comuni delle regioni diverse da quelle, come la
Sicilia, ove l'ordinamento comunale è oggetto di una competenza
legislativa regionale;
che pertanto, in assenza di qualsiasi motivazione in proposito, e
poiché la valutazione della rilevanza spetta anzitutto al giudice a
quo, salvo il controllo "esterno" di questa Corte, la questione
sollevata deve ritenersi manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di
Modica con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte