Art. 106 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80
L'elettore che sottoscrive piu' di una candidatura nel collegio uninominale o piu' di una lista di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 10.000. 32
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 marzo 2004, n. 61
32La L. 2 marzo 2004, n. 61 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro"."
Testo vigente dal 26 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva