Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/1984

Altra decisione · depositata il 28/12/1984 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17

della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame

dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei

provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione

preventiva), e dell'art. 502 del codice di procedura penale, promossi

con due ordinanze emesse il 16 dicembre 1983 dal Tribunale per i

minorenni di Roma nei procedimenti penali a carico di Radulovic Soia e

Hrustic Rascia ed altro, iscritte ai nn. 347 e 348 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 238 e 252 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Rilevato che il Tribunale per i minorenni di Roma, con due

ordinanze di identico contenuto pronunciate il 16 novembre 1983, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 17 della legge 12 agosto 1982, n.

532, e 502 c.p.p. "nella parte in cui consentono la conclusione del

procedimento instaurato con rito direttissimo, prima della pronuncia

del Tribunale, competente ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 532,

in ordine alla richiesta di riesame del provvedimento restrittivo della

libertà personale";

e che in entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del

Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale

dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di

rimessione, è intervenuta la legge 28 luglio 1984, n. 398 (Nuove norme

relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla

concessione della libertà provvisoria), il cui art. 19 ha sostituito,

integralmente il testo dell'art. 263-bis cod. proc. pen., fondamentale

in ordine al riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà

personale, eliminando dal primo comma le parole "emessi nel corso

dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a

giudizio";

e che, di conseguenza, appare opportuno che il giudice a quo valuti

l'eventuale incidenza del nuovo assetto normativo (v., analogamente,

l'ordinanza n. 305 del 1984) sulla proposta questione di legittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di

Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte