Ordinanza n. 306/1999
Altra decisione · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
- art. 3-bislegge 79/1997
- art. 3-bislegge 140/1997
usata come parametro
citata
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
- art. 1legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,
182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art.
3-bis del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio
1997, n. 140, promossi con 4 ordinanze emesse il 4 maggio (n. 2
ordinanze), il 15 e l'11 giugno 1998 dal pretore di Brescia,
rispettivamente iscritte ai nn. 510, 511, 640 e 641 del registro
ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 28 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Sarabotani Serafina
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di due procedimenti instaurati per
ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in
base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il
pretore di Brescia, con altrettante ordinanze di identico contenuto,
emesse il 4 maggio (r.o. n. 510 del 1998) e l'11 giugno 1998 (r.o. n.
641 del 1998), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come
modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica);
che, secondo il rimettente, la censurata normativa - sopravvenuta
nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette
a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli
aventi diritto in applicazione della citata sentenza della Corte
costituzionale, oltre che della sentenza n. 240 del 1994 - si pone in
contrasto: a) con l'art. 113 Cost., in quanto sostanzialmente
preclusiva della tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di
diniego delle prestazioni già pronunciati dall'INPS; b) con gli
artt. 101, 102 e 104 Cost., essendo di ostacolo allo svolgimento
della funzione giurisdizionale, a cagione del trasferimento in sede
amministrativa del contenzioso giudiziario pendente, peraltro non
eliminato dalla previsione dell'estinzione d'ufficio dei processi; c)
con gli artt. 24 e 25 Cost., poiché - stante l'esclusione degli
accessori del credito e la vanificazione del diritto degli eredi -
alla perdita del diritto all'azione, conseguente all'estinzione dei
giudizi ed alla compensazione delle spese, non si accompagna un
arricchimento della sfera patrimoniale degli interessati, in misura
sufficiente a far ritenere insussistente la violazione degli evocati
parametri;
che, sempre secondo il rimettente, le disposizioni censurate,
"nella loro interezza ed in ogni singola parte, parola e norma" - non
potendo le Camere procedere alla conversione di decreti-legge
reiterati, allorquando l'ultimo decreto non sia destinato a regolare
diversamente un nuovo caso straordinario di necessità ed urgenza -
contrastano con gli artt. 1, 70, 72, 77, 94 e 136 Cost., siccome
frutto d'un tardivo ed anomalo procedimento di conversione, non
costituente - per effetto del trasferimento del vizio genetico del
decreto legge iterato o reiterato - espressione di autonoma e libera
determinazione delle due Camere, condizionate altresì dalla
redazione della legge in soli tre articoli, contenenti un coacervo
indistinto di materie disomogenee, così formulati dal Governo al
solo fine di poter chiedere il voto di fiducia;
che, nel corso di analogo giudizio, il pretore di Brescia, con
ordinanza emessa il 4 maggio 1998 (r.o. n. 511 del 1998), ha
sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996, come modificati
dall'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997, "nella loro interezza
ed in ogni singola parte, parola e norma", per violazione degli artt.
1, 70, 72, 77, 94 e 136 Cost;
che, con altra ordinanza emessa il 15 giugno 1998 (r.o. n. 640
del 1998), sulla base di identiche motivazioni riferite ai singoli
parametri evocati - cui viene aggiunta la lamentata violazione
dell'obbligo di copertura reale della relativa spesa -, il pretore di
Brescia ha altresì sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662
del 1996 e dell'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997, per
contrasto con gli artt. 1, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 104
e 113 Cost;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza
delle sollevate questioni; e che si è costituito l'INPS, concludendo
anch'esso per l'infondatezza delle stesse;
che, nel giudizio promosso con r.o. n. 641 del 1998, si è
altresì costituita la parte privata del giudizio a quo, che ha
concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle
norme impugnate.
Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la denunciata normativa è stata, successivamente alla
proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari
punti modificata;
che, in particolare, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha
previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi
sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36,
comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli
arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di
quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36,
comma 2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque il giudice rimettente deve
procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di
Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte