Ordinanza n. 306/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma
4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 2000 dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone,
iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un
automobilista imputato del reato di guida sotto l'influenza
dell'alcool, il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 18 settembre 2000, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo
186, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), "nella parte in cui non attribuisce agli agenti
di polizia la facoltà di disporre prelievi ematici sulla persona del
conducente, a differenza di quanto previsto dall'art. 187, comma 2,
del cod. strada (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti),
in fattispecie del tutto sovrapponibile";
che il giudice a quo, nel riferire i fatti del processo,
premette che nei confronti dell'imputato era stato emesso in data
25 marzo 2000 decreto penale di condanna al pagamento della somma di
L. 900.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 186,
comma 2, del cod. strada; aggiunge che l'imputato aveva proposto
opposizione contro tale decreto con richiesta di giudizio abbreviato
e che, nel corso della successiva udienza ex art. 438 del codice di
procedura penale, aveva eccepito l'inutilizzabilità dell'esame
tossicologico, effettuato su ordine della polizia giudiziaria dai
sanitari del locale nosocomio, in quanto avvenuto senza il suo
preventivo consenso a che fossero effettuati prelievi ematici;
che nell'ordinanza di rimessione si rileva che mentre, ai
sensi dell'art. 187 del cod. strada, quando vi sia ragionevole motivo
di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli agenti della polizia stradale hanno facoltà di accompagnarlo
presso predeterminate strutture pubbliche per il prelievo di campioni
di liquidi biologici, nell'ipotesi in cui si sospetti che
l'alterazione psico-fisica del conducente derivi dall'influenza
dell'alcool, gli agenti possono procedere agli accertamenti soltanto
con gli strumenti e le procedure determinati dall'art. 379 del d.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada), che consente l'uso dell'etilometro ma
esclude prelievi di liquidi biologici;
che pertanto, ad avviso del remittente, la prova nella specie
acquisita mediante prelievo ematico coattivo non autorizzato
dall'art. 186, comma 4, del cod. strada dovrebbe essere considerata
"insanabilmente inutilizzabile";
che l'art. 186, comma 4, del cod. strada - argomenta ancora
il remittente - (determinerebbe un'irragionevole disparità di
trattamento rispetto alla fattispecie "affatto finitima, contigua e
simile" prevista dall'art. 187 dello stesso codice, in quanto
entrambe le disposizioni sanzionerebbero penalmente la condotta di
chi guida in condizioni psico-fisiche comunque alterate "per fatto
proprio", e cioè per l'assunzione volontaria di sostanze idonee a
causare tale alterazione;
che la disposizione censurata sarebbe in contrasto con gli
artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, poiché fattispecie penali del
tutto sovrapponibili e ispirate ad una identica finalità
riceverebbero immotivatamente disuguale disciplina nella fase di
accertamento della materialità del fatto di reato, e la legge non
avrebbe avuto neppure cura di "regolare, nell'ambito dell'art. 186
del cod. strada, i casi in cui la formazione della prova non ha luogo
nel contraddittorio per oggettiva ed accertata impossibilità
dell'imputato di assistervi";
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque manifestamente infondata;
che in primo luogo l'Avvocatura dello Stato osserva che la
scelta del legislatore di distinguere, per quanto riguarda le
modalità tecniche di accertamento dei reati, la fattispecie della
guida sotto l'influenza dell'alcool da quella della guida sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti discenderebbe dalla diversa
valutazione che il nostro ordinamento avrebbe riservato
all'assunzione di alcool rispetto a quella di sostanze stupefacenti,
come dimostrerebbero la diversità di disciplina per i due fenomeni
in riferimento alla imputabilità penale, la previsione di specifiche
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei
delitti commessi in stato di ubriachezza (artt. 686 e ss. del codice
penale) e l'esistenza di una peculiare normativa per gli stupefacenti
e le sostanze psicotrope e per la prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza (d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza");
che, secondo la difesa erariale, le differenti modalità
tecniche previste per gli accertamenti degli stati di alterazione
psico-fisica derivanti dall'influenza dell'alcool e, rispettivamente,
dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope troverebbero
giustificazione nell'attuale stato delle conoscenze
tecnico-scientifiche che non permetterebbero di avvalersi, per
l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, di una
strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento
dello stato di ebbrezza alcolica, che assicura, grazie all'esame
spirometrico, attendibili riscontri del tasso alcolemico nell'aria
alveolare espirata;
che, in definitiva, il codice della strada avrebbe
coerentemente prescritto un diverso regime probatorio per le due
fattispecie, richiedendo analisi specifiche presso strutture
pubbliche per accertare l'uso di sostanze stupefacenti e la
ricognizione di semplici circostanze sintomatiche per rilevare lo
stato di ebbrezza dovuto all'influenza dell'alcool.
Considerato che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Pordenone dubita della legittimità costituzionale
dell'articolo 186, comma 4 (guida sotto l'influenza dell'alcool), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), "nella parte in cui non attribuisce agli agenti di polizia
la facoltà di disporre prelievi ematici sulla persona del
conducente, a differenza di quanto previsto dall'art. 187, comma 2
(guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), del codice della
strada, in fattispecie del tutto sovrapponibile";
che, ad avviso del remittente, l'art. 186, comma 4, del cod.
strada sarebbe in contrasto con gli articoli 2, 3 e 111 della
Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento che
determinerebbe rispetto alla fattispecie regolata dall'art. 187,
comma 2, dello stesso codice, in quanto entrambe le disposizioni
sanzionerebbero penalmente la condotta di chi guida in condizioni
psico-fisiche comunque alterate "per fatto proprio", e cioè per
l'assunzione volontaria di sostanze idonee a causare tale
alterazione, sicché fattispecie penali del tutto sovrapponibili e
ispirate ad una identica finalità riceverebbero immotivatamente
disuguale disciplina nella fase di accertamento della materialità
del fatto di reato e non sarebbero stati regolati, nell'ambito del
censurato art. 186, i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per accertata impossibilità di natura
oggettiva;
che la questione sollevata sul parametro dell'art. 3 della
Costituzione è oggettivamente pregiudiziale rispetto alle altre,
promosse con motivazione peraltro assai succinta in riferimento agli
artt. 2 e 111, giacché una ipotesi di contraddittorio
nell'accertamento mediante prelievo ematico potrebbe porsi solo ove
tale accertamento fosse consentito, a seguito dell'accoglimento della
prima questione;
che proprio sul parametro dell'art. 3 della Costituzione, e
consequenzialmente sugli altri, la questione è manifestamente
infondata;
che, nella sentenza n. 194 del 1996, questa Corte ha già
chiarito che il legislatore, nel nuovo codice della strada, ha non
irragionevolmente distinto per il conducente di veicoli lo stato di
ebbrezza da alcool dalle condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo
due diverse ipotesi di reato e regolando solo in relazione alla
seconda peculiari forme di controllo, la cui esecuzione è inibita
alla polizia poiché richiede conoscenze tecniche e specialistiche,
anche per quanto riguarda la qualificazione delle sostanze;
che il differente trattamento riservato al conducente del
veicolo che si trovi in condizioni di alterazione psico-fisica
derivante dall'influenza di alcool - per il quale non è esperibile
l'accompagnamento presso idonea struttura pubblica per il prelievo di
campioni di liquidi biologici, ma soltanto l'accertamento da
effettuarsi, ai sensi dell'art. 379 del d.P.R. n. 495 del 1992,
mediante analisi dell'aria alveolare espirata - trova giustificazione
nell'attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, che non
hanno reso disponibile, per la verifica dell'uso di sostanze
stupefacenti, una strumentazione analoga a quella utilizzata per il
rilevamento dello stato di ebbrezza derivante dall'assunzione di
sostanze alcoliche, strumentazione che, pur essendo meno invasiva,
permette riscontri immediati ed affidabili;
che appare pertanto non irragionevole che il legislatore,
stante l'impossibilità di acquisire in altromodo le prove
diagnostiche necessarie, abbia previsto analisi specifiche presso
strutture pubbliche per accertare l'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope da parte del conducente di veicoli, ed invece, ai fini
dell'accertamento del tasso alcolico, abbia ritenuto sufficiente
l'impiego degli strumenti, meno invasivi ma affidabili, attualmente
esistenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Pordenone, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte