Ordinanza n. 307/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo
comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
penale a carico di Gobbi Luciano ed altri, iscritta al n. 223 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona, al quale il pubblico ministero aveva inoltrato
richiesta di rinvio a giudizio di Gobbi Luciano, ai sensi dell'art.
416 del codice di procedura penale, ritenendo che nella fattispecie
sarebbe stato più opportuno, stante l'evidenza della prova, e previo
interrogatorio dell'imputato entro 90 giorni dall'iscrizione nel
registro della notizia di reato, il ricorso, da parte del pubblico
ministero, al giudizio immediato ex art. 453 del codice di procedura
penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1990,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418,
primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura
penale;
che, in particolare, il giudice a quo sottopone a censura: a)
l'art. 418, primo comma, in quanto rende obbligatoria l'udienza
preliminare, inibendo al giudice per le indagini preliminari ogni
forma di controllo sulla scelta del rito da parte di autorità
giudiziaria non giudicante ma requirente, mentre al contrario l'art.
455 del codice di procedura penale consente allo stesso giudice di
rigettare la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico
ministero; b) l'art. 419, quinto e sesto comma, in quanto subordinano
il rifiuto dell'udienza preliminare alla discrezionalità
dell'imputato;
che, ad avviso del giudice remittente, le suindicate
disposizioni contrastano con il principio di eguaglianza e
determinano, inoltre, un "intasamento qualitativo-quantitativo
dell'udienza preliminare", in violazione dei suindicati parametri;
che, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni
siano dichiarate infondate;
Considerato che la questione concernente l'art. 419, quinto e
sesto comma, va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto
di rilevanza, atteso che non risulta dall'ordinanza che nel relativo
giudizio l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e
richiesto il giudizio immediato:
che la questione concernente l'art. 418, primo comma, già
sollevata dallo stesso giudice con precedenti ordinanze, è stata
dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanze n.
234, n. 256 e n. 293 del 1991;
che la nuova ordinanza non prospetta argomenti o motivi nuovi,
sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2,3, 97 e 101, secondo
comma, della Costituzione, dell'art. 419, quinto e sesto comma, del
codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art.
418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal
medesimo giudice con l'ordinanze indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte