Ordinanza n. 307/1999
Altra decisione · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 608/1996
citata
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 1legge 662/1996
- art. 3-bislegge 79/1997
- art. 73legge 448/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6,
della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale), promosso con
ordinanza emessa il 4 febbraio 1998 dal TAR per il Piemonte sul
ricorso proposto da Giglio Nicolina contro l'INPS, iscritta al n. 426
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio amministrativo promosso da
una pensionata, la quale, assumendo l'avvenuto passaggio in giudicato
(in data 14 aprile 1996) della sentenza con cui il giudice ordinario
le aveva riconosciuto la riliquidazione della pensione di
reversibilità in applicazione della sentenza n. 240 del 1994 della
Corte costituzionale, chiedeva l'ottemperanza a tale decisione da
parte dell'INPS - il TAR per il Piemonte, con ordinanza emessa il 4
febbraio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996,
n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), secondo cui restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996,
n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, 26 luglio 1996, n. 396 e 24
settembre 1996, n. 499, i quali tra l'altro sancivano l'estinzione
dei giudizi pendenti in materia e l'inefficacia dei provvedimenti
giudiziali non ancora passati in giudicato;
che, ad avviso del rimettente, tale sanatoria - operante con
effetto ex tunc, nel contesto di una disciplina diretta a risolvere
il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in
applicazione della citata sentenza n. 240 del 1994 della Corte
costituzionale, oltre che della sentenza n. 495 del 1993 (disciplina
in séguito riprodotta dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, marginalmente modificato dall'art. 3-bis
del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79) - ha determinato, per l'arco
temporale corrispondente, una ricostruzione dell'assetto giuridico
portato dalla normativa dei decreti decaduti, la quale peraltro aveva
già precluso, nella sua vigenza, la formazione del giudicato con
riguardo alla fattispecie de qua;
che tuttavia, secondo il rimettente, la norma censurata, nel
disciplinare ora per allora le situazioni regolate dalla decretazione
d'urgenza, si pone in contrasto: a) con gli artt. 101, 102 e 104
Cost., per violazione del canone dell'intangibilità del giudicato e
del principio di separazione tra le funzioni dello Stato, che
preclude al legislatore di invadere la sfera di attribuzioni
dell'autorità giurisdizionale, privandola della potestas judicandi;
b) con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 25, primo comma, Cost.,
per il conseguente venir meno degli effetti della tutela
giurisdizionale, con sottrazione al giudice naturale del potere di
affermazione del diritto già accertato in maniera definitiva; e ciò
tanto più in quanto il legislatore è intervenuto successivamente
all'esercizio dell'azione, con disposizioni intese a vanificare la
tutela giurisdizionale, senza peraltro accompagnare tali misure con
una satisfattiva disciplina delle posizioni degli interessati, posto
che viene consentito all'ente tenuto al rimborso di estinguere il
proprio debito in sei annualità con esclusione degli interessi
legali e della rivalutazione monetaria;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza
della sollevata questione; e che si è altresì costituito l'INPS,
concludendo per l'infondatezza della questione stessa.
Considerato che, successivamente alla proposizione dell'odierno
incidente di costituzionalità, è intervenuta la legge 23 dicembre
1998, n. 448, il cui art. 73, comma 4, ha precisato la portata
applicativa della censurata clausola di salvezza contenuta nell'art.
1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel
senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa
l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali, emessi in materia, non
ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge
richiamati dal predetto comma, ancorché notificati, che si estende
fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
che, così disponendo, il legislatore ha inciso sulla normativa
denunciata, e dunque il giudice rimettente deve procedere ad una
nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte