Ordinanza n. 308/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 223/1991
- art. 29legge 223/1991
usata come parametro
citata
- art. 8legge 299/1994
- art. 1legge 451/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 29 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa l'8
gennaio 1996 dal pretore di Livorno nel procedimento civile vertente
tra Lorenzini Anna Franca ed altre e INPS iscritta al n. 315 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da
Lorenzini Anna Franca ed altre nei confronti dell'INPS, il pretore di
Livorno, con ordinanza emessa l'8 gennaio 1996, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 27 e 29 della legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che
alle lavoratrici sia attribuito un accredito di anzianità
contributiva fino al raggiungimento del sessantesimo anno di età o,
quantomeno, pari ad anni dieci;
che a parere del giudice a quo le norme impugnate introdurrebbero
una irragionevole disparità di trattamento tra le lavoratrici ed i
lavoratori del settore siderurgico, nonché, all'interno della stessa
categoria di lavoratrici, tra quelle che beneficiano del
prepensionamento nel momento attuale e quelle che ne hanno
beneficiato prima dell'introduzione della normativa censurata, per le
quali la Corte costituzionale, con la sentenza n. 134 del 1991, ha
riconosciuto lo stesso trattamento spettante agli uomini;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'INPS, rilevando che identica questione risulta essere
stata già decisa con le sentenze nn. 354 del 1994 e 64 del 1996 e
rimettendosi, pertanto, alla decisione della Corte;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 64 del 1996, ha
deciso un'analoga questione di legittimità costituzionale,
interpretando l'art. 8 del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 19
luglio 1994, n. 451, nel senso che esso, prevedendo un piano di
pensionamento anticipato dei lavoratori siderurgici di età non
inferiore a cinquant'anni se uomini ed a quarantasette se donne,
attribuisce ai dipendenti medesimi una maggiorazione dell'anzianità
contributiva fissata, per entrambi i sessi, nella misura di dieci
anni;
che in seguito identica questione è stata dichiarata
manifestamente infondata con la ordinanza n. 192 del 1996;
che non essendo stati prospettati ulteriori e nuovi motivi di
censura la questione relativa alle lavoratrici del settore
siderurgico deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti
di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 37 e 38 della
Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte