Ordinanza n. 309/1986
Altra decisione · depositata il 31/12/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 597/1973
- art. 13d.P.R. 597/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e),
e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 luglio 1983 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto da Torri
Giorgio iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1985 dalla Commissione
Tributaria Centrale sul ricorso proposto
dall'Intendenza di Finanza di Roma contro Iezzi Emanuele, iscritta al
n. 760 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª s.s. dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione di Iezzi Emanuele nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 12,
lett. e) e 13 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sotto il
profilo che essi - rispettivamente - assoggettando a tassazione anche
le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e determinando il
relativo meccanismo impositivo, contrasterebbero con gli artt. 3, 38,
53 e 76 Cost.;
Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che i
giudizi vanno riuniti;
che, successivamente alla proposizione di dette questioni di
legittimità costituzionale le norme impugnate sono state modificate
dalla l. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento
tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita),
dichiarata parzialmente illegittima con sentenza 7 luglio 1986, n.
178;
che, pertanto, è necessario un riesame della rilevanza della
questione proposta da parte dei giudici a quibus alla stregua dello
jus superveniens;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
secondo grado di Perugia, perché riesamini alla stregua dello jus
superveniens la rilevanza della questione sollevata con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte