Ordinanza n. 309/2002
Altra decisione · depositata il 03/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15-quaterd.lgs. 502/1992
- art. 1legge 421/1992
usata come parametro
citata
- art. 1legge 419/1998
- art. 15-quaterd.lgs. 229/1999
- art. 1d.lgs. 229/1999
- art. 15-quaterlegge 448/1998
- art. 1legge 448/1998
- art. 72d.lgs. 254/2000
- art. 7d.lgs. 254/2000
- art. 3d.lgs. 254/2000
- art. 25legge 87/1953
- art. 3legge 87/1953
- art. 15-bisd.l. 8/2002
- art. 1d.l. 8/2002
- art. 15-bislegge 56/2002
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater
15-quinquies, commi 2 lettera a) e 10, 15-sexies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e 1 del decreto
legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del d.lgs.
19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il
rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), promossi con
ordinanze emesse il 16 maggio 2000 dal Tribunale di Grosseto, il
13 novembre 2000 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Piacenza, il
9 aprile 2001 dal Tribunale di Camerino e il 19 febbraio 2001 dal
Tribunale di Bari, rispettivamente iscritte al n. 431 del registro
ordinanze 2000, ed ai nn. 83, 84, 373, 380 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1ª
serie speciale, dell'anno 2000 e nn. 6, 21, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di V. S. e A. M., di L. A. ed
altra, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Uditi gli avvocati Gualtiero Pittalis e Gian Carlo Muccio per V.
S. e A. M. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Grosseto, il Tribunale di Piacenza,
il Tribunale di Camerino e il Tribunale di Bari - tutti in
composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro - con
cinque ordinanze del 16 maggio 2000, 13 novembre 2000, 9 aprile 2001
e 19 febbraio 2001, rispettivamente, sollevano questione di
legittimità costituzionale:
a) del "combinato disposto" degli artt. 15-quater commi 2 e
3, 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) - nel testo
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per
la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) - ed 1 del
decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per
il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), nonché
dell'art. 15-quater comma 4, di detto d.lgs. e dell'art. 1, cit., in
riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della [Costituzione ordinanza]
n. 431 del 2000;
b) dell'art. 15-quater comma 3, cit., in riferimento agli
artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione [ordinanze n. 83 e n. 84 del
2001];
c) degli artt. 15-quater commi 2, 3 e 4, 15-sexies cit.,
15-quinquies comma 10, cit., 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
nonché dell'art. 1, cit., in relazione agli artt. 3, 4, 35, 76 e 97
della Costituzione [ordinanza n. 373 del 2001];
d) degli artt. 15-quater e 15-quinquies lettera a) [recte:
art. 15-quinquies comma 2 lettera a)] cit., e del "combinato
disposto" degli artt. 15-quater commi 2 e 3, 15-sexies cit., e 1,
cit., in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione
[ordinanza n. 380 del 2001];
che in tutti giudizi costituisce oggetto di controversia,
tra l'altro, l'obbligo dei dirigenti medici dipendenti del Servizio
sanitario nazionale (Ssn) di esercitare l'opzione tra rapporto di
lavoro esclusivo e non esclusivo e la modalità di svolgimento
dell'attività libero-professionale;
che, secondo alcune ordinanze (n. 431 del 2000; n. 373 del
2001 e n. 380 del 2001), il "combinato disposto" degli
artt. 15-quater commi 2 e 3, 15-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 ed
1 del d.lgs. n. 49 del 2000, imponendo ai dirigenti medici in
servizio al 31 dicembre 1998 di esercitare entro un termine assai
ristretto l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, si porrebbe
in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, in
quanto la mancata subordinazione dell'opzione alla preventiva
predisposizione da parte dell'Azienda sanitaria locale (Asl) delle
strutture per l'esercizio dell'attività libero-professionale,
nonché alla disciplina del rapporto di lavoro da parte della
contrattazione collettiva, costringerebbe il dirigente medico a
scegliere tra esercizio della libera professione extramuraria ed
opzione per una "mera aspettativa" - incerta nell'an e nel quando -
allo svolgimento della libera professione intramuraria, in violazione
del principio di buon andamento, in pregiudizio del diritto al lavoro
di detti dirigenti e del "diritto soggettivo dei sanitari primari
alla conservazione della propria funzione apicale", tutelato soltanto
nel caso di scelta del rapporto di lavoro esclusivo che, però, può
comportare il sacrificio del diritto all'"esercizio effettivo della
libera professione intramurale";
che, ad avviso del Tribunale di Piacenza, l'art. 15-quater
comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, stabilendo a carico dei
dirigenti medici l'obbligo di esercitare l'opzione in esame, benché
l'Asl possa "procrastinare sine die" l'inadempimento dell'obbligo di
approntare le strutture necessarie allo svolgimento dell'attività
libero-professionale intramuraria, si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione, vulnerando il diritto dei
dirigenti medici ad una scelta consapevole e ad esercitare attività
libero-professionale, in pregiudizio degli scopi assegnati al S.s.n.
e del diritto del cittadino a scegliere il proprio medico di fiducia;
che, secondo il Tribunale di Bari, gli artt. 15-quater e
15-quinquies lettera a) [recte: art. 15-quinquies comma 2 lettera a)]
del d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui stabiliscono che
l'opzione tra attività libero-professionale intra ed extra moenia
deve essere effettuata entro un termine svincolato dalla preventiva
predisposizione delle strutture necessarie allo svolgimento
dell'attività intramuraria, violerebbe gli artt. 3 e 97 della
Costituzione, poiché realizzerebbe una ingiustificata disparità di
trattamento tra due parti di un rapporto di natura privatistica, in
contrasto con il canone di ragionevolezza e coerenza
dell'ordinamento;
che, ad avviso del Tribunale di Grosseto e del Tribunale di
Camerino, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2000, stabilendo un
termine eccessivamente breve per l'esercizio dell'opzione in oggetto
e l'art. 15-quater, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, disponendo
che soltanto la scelta per il rapporto di lavoro non esclusivo è
reversibile, rispettivamente violerebbero il principio di buon
andamento e di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione) e
realizzerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra due
fattispecie omologhe;
che, infine, secondo il Tribunale di Camerino,
l'art. 15-quinquies comma 10, del d.lgs. n. 502 del 1992 e l'art. 72
della legge n. 448 del 1998, "siccome richiamato sul punto" dalla
prima norma, prevedendo che la scelta del rapporto non esclusivo
comporta una decurtazione del 50 della retribuzione variabile di
posizione e l'eliminazione totale della retribuzione di risultato,
violerebbero l'art. 76 della Costituzione, dato che l'art. 2, comma 1
lettera q) della legge 30 novembre 1998, n. 419, non autorizzava il
Governo a stabilire un trattamento deteriore in danno dei dirigenti
medici che hanno scelto il rapporto non esclusivo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in
quattro dei cinque giudizi, chiedendo che le questioni siano
dichiarate infondate;
che, ad avviso della difesa erariale, le censure degli
artt. 15-quater commi 2 e 3, e 15-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992
inesattamente ritengono l'opzione in esame condizionata dalla
preventiva predisposizione delle strutture per l'esercizio dell'
attività libero-professionale intramuraria, omettendo di considerare
il complesso di disposizioni che ne garantisce l'approntamento ed
attribuisce ai dirigenti medici la facoltà di svolgerla nei propri
studi privati (in particolare, art. 72, comma 11, della legge n. 448
del 1998; art. 7 del d.P.C.m. del 27 marzo 2000; art. 3 del d.lgs.
28 luglio 2000, n. 254);
che peraltro, secondo l'Avvocatura, i dirigenti medici
devono scegliere tra due tipi di rapporto di servizio - esclusivo e
non esclusivo - avendo piena consapevolezza del differente status
correlato a ciascuno di essi;
che, nei giudizi promossi dal Tribunale di Grosseto e dal
Tribunale di Camerino, si sono costituite le parti private, chiedendo
l'accoglimento delle questioni, facendo sostanzialmente proprie le
argomentazioni delle ordinanze di rimessione, ribadite nelle memorie
depositate in prossimità dell'udienza pubblica;
che, nel giudizio promosso dal Tribunale di Bari, si sono
costituiti con atto depositato il 9 gennaio 2002 il ricorrente e la
Società oftalmologica italiana, intervenuta nel processo principale,
chiedendo l'accoglimento delle questioni.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto, in gran parte, le
stesse norme, in riferimento a parametri in larga misura coincidenti
e sotto profili sostanzialmente analoghi, vanno riuniti per essere
decisi con un'unica pronuncia;
che, preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile,
per tardività, la costituzione delle parti nel giudizio promosso dal
tribunale di Bari, in quanto effettuata oltre il termine perentorio
stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato
secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le molte, ordinanza
n. 394 del 2001);
che, ancora in linea preliminare, occorre ricordare che il
d.lgs. n. 229 del 1999, nel modificare numerose norme del d.lgs.
n. 502 del 1992 aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di
lavoro dei dirigenti medici del S.s.n., aveva, tra l'altro, disposto,
all'art. 15-bis comma 3, che "sono soppressi i rapporti di lavoro a
tempo definito per la dirigenza sanitaria";
che, successivamente, l'art. 1 del d.l. 7 febbraio 2002,
n. 8, convertito nella legge 4 aprile 2002, n. 56, ha modificato lo
stesso art. 15-bis comma 3, del d.lgs. n. 502, il quale ora appunto
stabilisce che "a far data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i
rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria";
che la modifica della disposizione sopra richiamata,
sopravvenuta a tutte le ordinanze di rimessione, potendo incidere
sulle modalità e sulla tipologia dei rapporti di lavoro dei
dirigenti medici dipendenti del S.s.n., influisce sul complessivo
quadro normativo di riferimento considerato dai giudici a quibus e,
quindi, impone un nuovo esame della perdurante rilevanza delle
questioni di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale
di Grosseto, al tribunale di Piacenza, al tribunale di Camerino ed al
tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte