Ordinanza n. 31/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1895 del
codice civile, in relazione all'art. 1886 stesso codice, promosso con
ordinanza emessa il 9 ottobre 1974 dal pretore di Asti, nel
procedimento civile vertente tra Bogetto Giovanni e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe emessa dal Pretore di Asti
nel procedimento del lavoro tra Bogetto Giovanni e l'I.N.P.S. è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1886 e 1895 cod.
civ.
Considerato che la questione prospettata negli stessi termini è
stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 91
del 1976.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1886 e 1895 cod.civ. proposta, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Asti
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte