Ordinanza n. 310/1985
Altra decisione · depositata il 22/11/1985 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 36Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 7Riscossione imposte sul reddito
- art. 98d.P.R. 920/1976
- art. 3d.P.R. 920/1976
- art. 9Riscossione imposte sul reddito
- art. 23d.l. 429/1982
- art. 92legge 516/1982
- art. 9legge 882/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito) promossi con ordinanze emesse dalle Commissioni Tributarie
di primo grado di Cosenza il 14 febbraio 1980, di Genova il 21 marzo e
il 18 aprile 1979, iscritte ai nn. 327, 508 e 569 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 202, 266 e 294 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che con l'ordinanza del 14 febbraio 1980 della Commissione
Tributaria di primo grado di Cosenza è stata sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui è posta
una sopratassa proporzionale ai tributi, a carico di chi non esegue nei
termini il versamento delle ritenute dirette;
che con ordinanza del 21 marzo 1979 la Commissione Tributaria di
primo grado di Genova, anche in riferimento all'art. 77, primo comma
Cost., ha sollevato identica questione;
che con ordinanza del 18 aprile 1979, la Commissione Tributaria di
primo grado di Genova ha sollevato identica questione di
costituzionalità dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
anche in rapporto alla mancata estensione della esimente prevista
dall'art. 7, quinto comma dello stesso d.P.R. n. 602/73, nonché
dell'art. 98 dello stesso d.P.R. modificato dall'art. 3 del d.P.R. 24
dicembre 1976, n. 920, con l'aggiunta di un sesto comma che consente la
immediata iscrizione a ruolo della sopratassa senza previa
notificazione del provvedimento motivato di irrogazione della sanzione
in riferimento, oltre che agli artt. 3, 36 e 77, primo comma Cost.,
anche agli art. 24 e 113 Cost.;
considerato che i giudizi vanno riuniti stante la sostanziale
identità delle questioni sollevate;
che, per effetto dell'art. 9, legge 22 dicembre 1980, n, 882, le
sanzioni amministrative previste dall'art. 92, d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di
imposta che hanno provveduto al pagamento delle imposte o ritenute
dovute entro il 31 agosto 1980;
che detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre
1982 con l'art. 23, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge
7 agosto 1982, n. 516;
che per l'oggetto, sostanzialmente vertente sull'applicazione delle
sanzioni previste dall'art. 92 d.P.R. 602/73 per la violazione dei
termini di pagamento dei tributi dovuti, le questioni riportate
dall'ordinanza in epigrafe rientrano nella previsione della suddetta
norma (art. 9, legge 22 dicembre 1980, n. 882);
che, come richiesto anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, si
rende necessario restituire gli atti alle Commissioni tributarie
suindicate affinché accertino, alla stregua della sopravvenuta
normativa, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte