Ordinanza n. 311/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 37Codice penale
- art. 223Codice penale
- art. 5legge 230/1998
- art. 14legge 230/1998
- art. 37legge 230/1998
- art. 223legge 230/1998
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 3Codice penale
- art. 151legge 230/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 5, 151, 263
del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 14, commi 2
e 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza), nonché degli artt. 5, 37, 223 e 263 del
codice penale militare di pace, in relazione all'art. 151 dello
stesso codice, promossi con ordinanze emesse il 16 giugno e il 21
luglio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Torino, iscritte ai nn. 539 e 544 del registro
ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 16 giugno 1999 (R.O.
n. 539 del 1999) nel corso dell'udienza preliminare relativa a un
procedimento penale a carico di un imputato del reato di mancanza
alla chiamata (art. 151 del codice penale militare di pace), il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli articoli 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma,
della Costituzione, degli articoli 5, 151, 263 del codice penale
militare di pace, in relazione all'art. 14, commi 2 e 3, della legge
8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza), nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione
militare, anziché devolverlo al giudice ordinario, il reato di
mancanza alla chiamata commesso da chi abbia rifiutato totalmente in
tempo di pace la prestazione del servizio militare adducendo motivi
diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 230 del 1998 o
senza addurre motivo alcuno;
che il giudice a quo premette che l'art. 14, comma 3, della
legge n. 230 del 1998 ha attribuito la cognizione del delitto di
rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, previsto dal
comma 2 dello stesso articolo, alla giurisdizione del giudice
ordinario, mentre, in base alle disposizioni censurate, il reato di
mancanza alla chiamata continua a soggiacere alla giurisdizione
militare;
che, a suo avviso, nelle due fattispecie criminose, previste
rispettivamente dall'art. 151 cod. pen. mil. pace e dall'art. 14,
comma 2, della legge n. 230 del 1998, esisterebbe identità di
interesse tutelato, di entità di pena, di modalità oggettive di
condotta e di qualifica soggettiva di appartenenza alle Forze armate
dell'agente, sicché comporterebbe violazione del canone della
ragionevolezza conservare, per la prima fattispecie, la giurisdizione
dei tribunali militari e devolvere la cognizione soltanto della
seconda al giudice ordinario;
che le disposizioni censurate violerebbero altresì
l'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiché la semplice
adduzione dei motivi di coscienza di cui all'art. 1 della legge
permetterebbe all'imputato di scegliere sia il giudice
territorialmente competente che la autorità giudiziaria dotata di
giurisdizione;
che, infine, sempre secondo il remittente, nel mancante alla
chiamata, non essendosi per lui verificata alcuna incorporazione né
costituito alcun legame organico con le Forze armate, farebbe difetto
lo status di militare, con conseguente violazione, da parte delle
disposizioni censurate, dell'art. 103, terzo comma, della
Costituzione, che limita per il tempo di pace la giurisdizione dei
tribunali militari ai soli reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;
che con altra ordinanza emessa in data 21 luglio 1999 (R.O.
n. 544 del 1999) nel corso dell'udienza preliminare relativa ad un
procedimento penale a carico di un imputato del reato di lesioni
personali aggravate, commesse in stato di mancanza alla chiamata
(art. 223 del codice penale militare di pace), il medesimo giudice ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento,
questa volta, al solo art. 103, terzo comma, della Costituzione,
degli artt. 5, 37, 223 e 263 del codice penale militare di pace, in
relazione all'art. 151 dello stesso codice, "nella parte in cui
assoggettano alla giurisdizione militare la cognizione dei reati
militari, quali la lesione personale, commessi da militari in stato
di mancanza alla chiamata";
che secondo il remittente il fatto su cui è chiamato a
decidere configurerebbe, allo stato della legislazione vigente e alla
luce della giurisprudenza di merito e di legittimità, un reato
militare, la cui cognizione, ai sensi dell'art. 263 cod. pen. mil.
pace, appartiene ai tribunali militari, posto che, a norma
dell'art. 5 dello stesso codice, agli effetti della legge penale
militare sono considerati in servizio alle armi anche i militari in
stato di mancanza alla chiamata;
che, muovendo da argomentazioni analoghe a quelle sviluppate
nella precedente ordinanza di rimessione, il giudice a quo perviene
alla conclusione che il mancante alla chiamata non sia né possa
essere considerato militare in servizio, sicché le disposizioni
censurate comporterebbero, in contrasto con l'art. 103, terzo comma,
della Costituzione, l'assoggettamento di un non appartenente alle
Forze armate alla giurisdizione militare;
che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata
"inammissibile e, comunque, non fondata";
che secondo l'Avvocatura dello Stato, l'atto con il quale
sorge il rapporto di appartenenza alle Forze armate deve essere
individuato nell'arruolamento e conseguentemente le disposizioni
censurate non violerebbero l'art. 103, terzo comma, della
Costituzione, poiché il soggetto in stato di mancanza alla chiamata
risulta arruolato fin dal momento in cui è stata accertata la sua
idoneità al servizio militare.
Considerato che le due ordinanze pongono questioni non dissimili
e i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi unitariamente;
che questa Corte, pronunciando su questioni in parte
analoghe, ha escluso che dal congiunto operare delle disposizioni
concernenti il trattamento, anche giurisdizionale, dei reati di
mancanza alla chiamata risulti l'estensione della giurisdizione dei
tribunali militari in tempo di pace in relazione ad uno status di
militare non ancora assunto o ad obblighi relativi al servizio
militare semplicemente potenziali;
che nella sentenza n. 73 del 1998 ha, infatti, affermato che
da quelle disposizioni si desume una nozione di servizio militare
ragionevolmente circoscritta, quale quella definita dagli articoli 3
e 5 del codice penale militare di pace come servizio che deve
iniziare nel momento stabilito per la presentazione, cui sono tenuti
i cittadini già arruolati, ai quali sia stato notificato il
provvedimento di chiamata alle armi, e che sono considerati (art. 5)
in servizio di leva anche se per essi, proprio a causa della
"mancanza", un servizio effettivo non ha ancora avuto inizio;
che, in particolare, in quella sentenza questa Corte ha
chiarito che con la chiamata alle armi sorge un dovere che, essendo
ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, è idoneo a
costituire un vincolo giuridico di appartenenza ed è quindi tale da
giustificare l'assoggettamento alla giurisdizione militare;
che, pertanto, con le disposizioni censurate il legislatore
non ha ecceduto il limite posto dall'art. 103, terzo comma, della
Costituzione, alla giurisdizione dei tribunali militari per il tempo
di pace, giacché, in relazione al delitto di mancanza alla chiamata,
tale giurisdizione riguarda un reato militare commesso da un
appartenente alle Forze armate;
che non maggior pregio presentano le censure che il
remittente avanza alla luce dell'art. 25, primo comma, della
Costituzione, poiché i militari che incorrono nel reato di mancanza
alla chiamata non vengono distolti dal giudice naturale precostituito
per legge, che è per essi il tribunale militare;
che, anche sul parametro dell'art. 3 della Costituzione, le
disposizioni denunciate sono indenni dal vizio di legittimità
costituzionale;
che questa Corte, con la sentenza n. 271 del 2000, ha invero
escluso che la diversità di trattamento, sul piano della
giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi
di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata sia priva di un
fondamento giustificativo, essendo questo ravvisabile nell'esigenza,
non irragionevolmente apprezzata dalla legge n. 230 del 1998, di
approntare, mediante l'espansione della giurisdizione del giudice
ordinario, uno statuto unitario alle manifestazioni della coscienza;
che, conclusivamente, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate in riferimento a tutti i parametri invocati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 5, 151, e 263 del codice
penale militare di pace, in relazione all'articolo 14, commi 2 e 3,
della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza), nonché degli articoli 5, 37, 223, e 263 del
codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 151 dello
stesso codice, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, primo
comma, e 103, terzo comma, della Costituzione e rispettivamente in
riferimento al solo articolo 103, terzo comma, della Costituzione,
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare
di Torino, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte