Ordinanza n. 313/1987
Altra decisione · depositata il 08/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 847/1929
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
27 maggio 1929 n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato
dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia, nella parte relativa
al matrimonio), promosso con l'ordinanza emessa l'11 marzo 1983 dal
Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo e Nicola
Marianna ed altri, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno
1983;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza in data 11 marzo 1983 il Tribunale di
Pinerolo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, l. 27 maggio
1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11
febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia, nella parte relativa al
matrimonio), nella parte in cui non consente alla autorità
giudiziaria di disporre la sospensione del matrimonio nel caso di cui
all'art. 85, secondo comma, cod. civ. (intervenuta istanza di
interdizione di uno dei nubendi) qualora le parti intendano contrarre
matrimonio canonico in regime concordatario (ed abbiano quindi
richiesto le pubblicazioni all'ufficiale dello stato civile);
Considerato che con l. 25 marzo 1985, n. 121 è stata data
esecuzione all'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
che l'art. 13, primo comma, dell'accordo citato stabilisce che
"... le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel
presente testo sono abrogate";
che, l'esame della permanente rilevanza della questione alla
luce della normativa sopravvenuta compete al giudice a quo, cui vanno
dunque rimessi gli atti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che gli atti siano restituiti al giudice a quo perché
riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, ultimo comma, l. 27 maggio 1929, n. 847, alla luce della
normativa sopravvenuta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: SAJA
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte