Ordinanza n. 313/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9
maggio 1996 dal tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico
di Mendico Ettore ed altri, iscritta al n. 1194 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il tribunale di Cassino, con ordinanza del 9 maggio
1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e
27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale
il giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza
provveduto, in senso negativo, in ordine alla revoca o alla modifica
della misura cautelare personale nei confronti dell'indagato;
che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di
questa Corte, il giudice rimettente osserva che nelle ipotesi dedotte
si verifica il potenziale pregiudizio dell'imparzialità del giudice,
lesivo dei parametri invocati, in termini analoghi a quelli
riconosciuti nelle richiamate decisioni, in particolare in ragione
dell'apprezzamento sulla sussistenza o persistenza della gravità
degli indizi;
Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta
all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;
che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva
alla proposizione della presente questione, è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che
abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura
cautelare personale, ovvero che abbia rigettato una richiesta di
applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare
personale (capo c del dispositivo della citata sentenza, reso in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già
dichiarata costituzionalmente illegittima nei sensi prospettati dal
giudice rimettente, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di
Cassino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte