Ordinanza n. 313/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo
1998 dalla Corte d'appello di Caltanissetta, iscritta al n. 585 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione della parte privata nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, nel corso di un
procedimento di ricusazione, con ordinanza in data 11 marzo 1998, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio nei confronti di un imputato un giudice che
abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza
nei confronti dello stesso imputato per un reato diverso, nella quale
la decisione abbia comportato valutazioni di merito idonee ad
incidere sotto il profilo sostanziale nel successivo giudizio;
che il remittente riferisce che la dichiarazione di ricusazione
riguarda il Presidente della Corte d'assise di Caltanissetta, il
quale ha concorso a pronunciare una sentenza con la quale il
ricusante è stato fra l'altro ritenuto responsabile, quale
componente della cosiddetta commissione provinciale di "cosa nostra",
di concorso morale nella strage di Capaci e si trova ora a giudicare
lo stesso imputato nel processo Borsellino-ter per concorso morale
nella strage di via D'Amelio, sempre in quanto componente della
cosiddetta commissione provinciale di "cosa nostra", nonché per il
reato di cui all'art. 416-bis cod. pen;
che il remittente richiama la sentenza n. 371 del 1996 di questa
Corte, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un
imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare
una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale
la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua
responsabilità penale sia già stata comunque valutata;
che, ad avviso del remittente, non potrebbe farsi luogo alla pura
e semplice applicazione dell'anzidetta sentenza, posto che i reati di
strage contestati all'imputato nei due giudizi sarebbero diversi,
mentre la qualità di componente dell'organismo di vertice
dell'associazione mafiosa, attribuita al medesimo imputato in
entrambi i processi, rimarrebbe estranea alla condotta, che si
sostanzierebbe unicamente nella partecipazione alla deliberazione o
nella prestazione dell'assenso all'esecuzione materiale dei delitti;
che, tuttavia, alla luce della sentenza n. 371 del 1996 e del
principio del giusto processo in essa affermato, il giudice a quo
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc.
pen. poiché, nonostante la diversità dei reati (la strage di Capaci
nel primo processo e quella di via D'Amelio nel secondo), il
successivo giudizio, nel quale il ricusante è imputato anche del
reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sarebbe pregiudicato dalla
precedente sentenza pronunciata nei suoi confronti;
che nel presente giudizio ha spiegato atto di intervento,
peraltro tardivo, la parte privata, ed è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Considerato che la sostanza costituzionalistica del quesito
sottoposto a questa Corte dal giudice remittente è se, alla luce del
principio del giusto processo, le ipotesi di incompatibilità
elencate nell'articolo 34 del codice di procedura penale debbano
essere allargate a comprendere il caso del giudice che nei confronti
della medesima persona, imputata di un reato di strage in quanto
appartenente ad un'associazione criminale, si sia già pronunciato
per un diverso reato di strage riferibile alla medesima associazione;
che, nonostante la diversità dei reati, ad avviso del
remittente, il secondo giudizio sarebbe pregiudicato per essere
stato, con la prima sentenza, l'imputato ritenuto colpevole, a titolo
di concorso morale, in quanto componente della cosiddetta commissione
provinciale dell'associazione criminosa "cosa nostra";
che in relazione al primo giudizio, riguardante la strage di
Capaci, dall'ordinanza di remissione e dal fascicolo ad essa allegato
non risulta esservi stata alcuna imputazione né alcuna condanna per
il reato di associazione di tipo mafioso, reato contestato invece nel
successivo giudizio unitamente a quello concernente la strage di via
D'Amelio, anch'esso ascritto all'imputato a titolo di concorso morale
in quanto componente della cosiddetta commissione provinciale di
"cosa nostra";
che essendo manifestamente autonomi e distinti i due reati di
strage, la contestata partecipazione a titolo di concorso morale
nell'uno e nell'altro non può non essersi realizzata attraverso
determinazioni suscettibili di valutazioni a loro volta autonome e
distinte, qualunque sia stato il contesto nel quale si assuma che
esse siano state adottate;
che essendo, quindi, sotto ogni profilo, i fatti per i quali
attualmente si procede diversi da quelli in relazione ai quali è
stata già pronunciata sentenza nei confronti del medesimo imputato,
la loro cognizione in successivi giudizi da parte del medesimo
giudice non comporta alcuna violazione del principio del giusto
processo;
che non sussistono, pertanto, le condizioni per la sollecitata
estensione della fattispecie di incompatibilità delineata dalla
sentenza n. 371 del 1996, né per l'applicazione dei principi
contenuti nella successiva sentenza n. 241 del 1999, con la quale
l'incompatibilità è stata ritenuta sussistere quando il giudice si
sia pronunciato con sentenza nei confronti del medesimo imputato per
il medesimo fatto;
che la questione deve essere quindi dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte