Ordinanza n. 313/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2,
lett. c) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso
con ordinanza emessa il 12 marzo 1999 dal pretore di Vibo Valentia
sul ricorso proposto da Klita Krystyna contro il Prefetto di Vibo
Valentia, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il pretore di Vibo Valentia, con ordinanza emessa il
12 marzo 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, comma 2, lett. c) della legge 6 marzo 1998, n. 40
(Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione
dello straniero convivente more uxorio con un cittadino italiano, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione;
che il giudice rimettente è chiamato a decidere su un
ricorso avverso un decreto prefettizio di espulsione, proposto da una
cittadina polacca, entrata in Italia nel 1994, che non ha mai chiesto
il permesso di soggiorno e risulta convivere more uxorio con un
cittadino italiano che provvede al suo mantenimento;
che il giudice a quo, ritenuto che non siano configurabili
cause di forza maggiore che abbiano impedito alla straniera di
regolarizzare la sua posizione nello Stato, rileva come la difesa
della ricorrente abbia espressamente richiesto l'applicazione
analogica dell'art. 17, comma 2, lett. c) della legge n. 40 del 1998,
secondo il quale non può disporsi l'espulsione degli stranieri
"conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di
nazionalità italiana", ma ritiene che tale interpretazione estensiva
della norma a favore dello straniero convivente more uxorio non sia
possibile "attesa la specificità e tassatività della previsione
normativa delle cause ostative all'espulsione dello straniero";
che secondo il rimettente la norma violerebbe l'art. 3 della
Costituzione in quanto determinerebbe un'ingiustificata disparità di
trattamento tra lo straniero convivente more uxorio con un cittadino,
da una parte, e lo straniero convivente con un parente entro il
quarto grado o con il coniuge cittadino, dall'altra, essendo le
situazioni di fatto tra loro assimilabili in base alla ratio della
norma, che sarebbe quella di evitare lo sradicamento dello straniero
dal nucleo familiare in cui egli vive nello Stato;
che, sempre secondo il giudice a quo, la convivenza dovrebbe
essere tutelata nella sua ampia accezione di "legame e comunanza di
abitudini e stile di vita", e che vi sarebbe stata un'evoluzione
nella concezione della famiglia di fatto, "tipica formazione sociale
nella quale si estrinseca la personalità umana", il cui vincolo
naturale sarebbe espressione di libertà individuale ed andrebbe
quindi tutelata con l'estensione anche al rapporto more uxorio di
diritti prima riconosciuti soltanto al rapporto legale coniugale;
che per il pretore rimettente, infine, il legame con un
cittadino parente in quarto grado sarebbe più labile del legame di
convivenza more uxorio purché questa risulti provata e se ne accerti
la stabilità;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che la difesa erariale ritiene che la scelta del legislatore
di tutelare, anche in questa ipotesi, la sola famiglia di diritto sia
pienamente in linea con quanto dispone l'art. 29 Cost., poiché la
convivenza more uxorio sarebbe un rapporto privo dei caratteri di
stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività dei
diritti e dei doveri dei coniugi, propri della sola famiglia
legittima;
che l'Avvocatura ricorda che la Corte ha più volte posto in
evidenza come i soggetti che hanno inteso instaurare un rapporto di
mero fatto dimostrano di non voler assumere i diritti ed i doveri che
nascono dal matrimonio, ciò che escluderebbe qualsiasi possibilità
di applicazione analogica delle norme in esame.
Considerato che il pretore di Vibo Valentia dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lett. c) della
legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), ritenendo che la mancata previsione del
divieto di espulsione dello straniero convivente more uxorio con un
cittadino italiano violi il principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione, perché creerebbe una disparità di
trattamento tra tale soggetto e lo straniero che convive col coniuge
e lo straniero che convive con parenti entro il quarto grado, pure
essi cittadini italiani;
che va preliminarmente osservato che la norma impugnata è
stata interamente trasfusa, senza modificazione alcuna, nell'art. 19,
comma 2, lett. c) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) in forza della delega
legislativa contenuta nell'art. 47 della stessa legge n. 40 del 1998;
la questione di legittimità costituzionale deve intendersi perciò
trasferita sulla disposizione del testo unico, rinvenendosi tuttora
nell'ordinamento la norma impugnata, secondo il principio affermato
da questa Corte nelle sentenze n. 84 del 1996 e n. 454 del 1998;
che questa Corte ha costantemente affermato l'impossibilità
di estendere, attraverso un mero giudizio di equivalenza tra le due
situazioni, la disciplina prevista per la famiglia legittima alla
convivenza di fatto (cfr. da ultimo le sentenze n. 2 e n. 166 del
1998);
che questa Corte ha anche in più occasioni affermato che "la
convivenza more uxorio è un rapporto di fatto, privo dei caratteri
di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività dei
diritti e dei doveri (...) che nascono soltanto dal matrimonio e sono
propri della famiglia legittima" (sentenze n. 45 del 1980, n. 237 del
1986 e n. 127 del 1997);
che la previsione del divieto di espulsione solo per lo
straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero
convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di
parentela entro il quarto grado risponde all'esigenza di tutelare, da
un lato l'unità della famiglia, dall'altro il vincolo parentale e
riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di
rapporti giuridici invece assente nella convivenza more uxorio;
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lett. c) della
legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2,
lett. c) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Vibo Valentia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte