Ordinanza n. 314/1988
Altra decisione · depositata il 17/03/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 218/1952
usata come parametro
citata
- art. 1legge 11/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal
Pretore di Roma, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 15 marzo 1985,
ha denunciato - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della
Costituzione - l'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella
parte in cui dispone che il "datore di lavoro, che non provveda al
pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in
misura inferiore a quella dovuta", è sempre obbligato al pagamento
"di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, senza tener conto (e
senza consentire che l'istituto previdenziale possa tener conto)
delle ragioni dell'inadempimento e dell'elemento soggettivo del
debitore";
che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, costituitosi
in giudizio, ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata
e, con successiva memoria, che gli atti siano restituiti al giudice a
quo per un nuovo esame della rilevanza;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrato in vigore il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688,
convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, il cui art. 1 detta,
per quanto riguarda il ritardato o non completo versamento dei
contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, una
nuova disciplina, caratterizzata dall'applicazione di una sanzione
pecuniaria di entità crescente in relazione all'entità
dell'illecito;
e che, a norma del terzo comma del predetto art. 1, "Per i
contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni
del primo comma si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti
contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non
provvedano al loro versamento entro il 20 febbraio 1986";
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua
della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora
rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte