Ordinanza n. 314/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 310Codice di procedura penale
- art. 27legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10
ottobre 1996 dal tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale
a carico di Di Palma Sabatino, iscritta al n. 1327 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il tribunale di Sala Consilina, con ordinanza del 10
ottobre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia in
precedenza adottato un provvedimento in ordine alla richiesta di
revoca o modifica di una misura cautelare personale disposta nei
confronti dell'indagato;
che l'ordinanza di rimessione richiama diverse pronunce della
Corte costituzionale e tra esse, in particolare, la sentenza n. 131
del 1996, relativa all'incompatibilità al giudizio per il giudice
che sia stato componente del tribunale dell'appello ex art. 310 cod.
proc. pen., osservando che anche nell'ipotesi prospettata e
verificatasi nel giudizio a quo si delinea la violazione dei
parametri costituzionali sopra indicati, in termini analoghi a quelli
oggetto della pronuncia anzidetta, giacché la decisione in ordine
alla richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale,
sotto il profilo della valutazione della persistenza delle esigenze
cautelari, determina un potenziale pregiudizio rispetto alla
valutazione conclusiva sul merito dell'accusa;
Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta
all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;
che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, anteriore
alla proposizione della presente questione di costituzionalità, è
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma
2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini
preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la
revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato
una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una
misura cautelare personale (capo c del dispositivo della citata
sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87);
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già
dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal
giudice rimettente, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sala
Consilina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte