Ordinanza n. 314/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
- art. 6d.l. 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 9legge 160/1975
- art. 19legge 160/1975
- art. 52legge 88/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, in
combinato disposto con i commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 6, del
decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983,
n. 638, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1997 dal pretore
di Lecce nel procedimento civile vertente tra Brizio Cattolico e
l'INPS, iscritta al n. 823 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello
Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Brizio Cattolico
contro l'INPS, il pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 20
febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma 6, in combinato disposto con i commi 1, 4 e 5 del medesimo
articolo 6, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge
11 novembre 1983, n. 638;
che dall'ordinanza di rimessione si desume avere il ricorrente
convenuto in giudizio l'INPS per contestare la legittimità di
trattenute operate a carico della sua pensione d'invalidità in base
all'assunto che egli avesse indebitamente percepito un trattamento
superiore al dovuto;
che il pretore rimettente precisa al riguardo che all'assicurato,
già titolare di pensione integrata al trattamento minimo, è stata
riconosciuta una pensione su base contributiva, non avendo egli
presentato la dichiarazione dei redditi richiesta, ai fini
dell'erogazione del trattamento minimo, dal comma 4 del denunciato
art. 6 e che la pensione riportata a calcolo, rivalutata a norma
dell'impugnato art. 6, comma 6, è risultata superiore alla pensione
integrata al trattamento minimo;
che l'INPS - una volta acquisita la dichiarazione di cui al comma
4 dello stesso art. 6 e constatato che il ricorrente non possedeva
redditi superiori al doppio dell'ammontare annuo del trattamento
minimo, a norma dell'art. 6, comma 1 - provvedeva d'ufficio ad
erogare nuovamente la pensione integrata al trattamento minimo,
applicando le trattenute contestate nel giudizio principale;
che nell'interpretazione del rimettente l'art. 6, comma 6, del
citato d.-l. prevede che le pensioni non più integrabili siano
ricalcolate su base contributiva con decorrenza dalla data di
attribuzione della pensione, "applicando i coefficienti di
rivalutazione previsti dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n.
160, che ... sono più favorevoli di quelli stabiliti per le pensioni
a calcolo, prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 463 del 1983,
dall'art. 19 della legge n. 153 del 1969";
che l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione dei
trattamenti minimi di cui all'art. 9 della legge n. 160 del 1975 ha
comportato l'erogazione al ricorrente di una pensione non più
integrata superiore, a decorrere dal 1 ottobre 1983, al trattamento
minimo, laddove, secondo il giudice a quo, l'applicazione dell'art.
19 della legge n. 153 del 1969 avrebbe comportato il superamento di
tale importo solo con decorrenza dal 1 gennaio 1985;
che sulla base di tali premesse, l'ordinanza prospetta una
violazione dell'art. 3 della Costituzione ad opera dell'art. 6, comma
6, del d.-l. n. 463 del 1983, giacché esso produrrebbe "situazioni
di assoluta iniquità, venendo a favorire ingiustificatamente taluni
soggetti che, proprio perché percettori di redditi superiori a un
prefissato limite, non sono stati ritenuti bisognosi e meritevoli di
particolare protezione sociale";
che il giudice a quo dubita anche in riferimento all'art. 38
della Costituzione della legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma 6, in combinato disposto con i commi 4 e 5, "nella parte in cui
prevede che, per l'assoggettamento di una pensione non più
integrabile alla disciplina della perequazione automatica delle
pensioni integrate al trattamento minimo, l'interessato debba
presentare dichiarazione attestante il superamento del limite di
reddito di cui al comma 1";
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'INPS,
per dedurre l'infondatezza della questione sollevata dal pretore di
Lecce;
che, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
spiegato intervento nel presente giudizio costituzionale il
Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere che questa Corte
dichiari inammissibile o infondata la questione sollevata dal pretore
di Lecce.
Considerato che l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione
dei trattamenti minimi di cui all'art. 9 della legge n. 160 del 1975
ha comportato, secondo quanto si desume dall'ordinanza di rimessione,
l'erogazione al ricorrente di una pensione non più integrata
superiore, a decorrere dal 1 ottobre 1983, al trattamento minimo,
laddove, secondo il giudice a quo, l'applicazione dell'art. 19 della
legge n. 153 del 1969 avrebbe comportato - nel rispetto, a parere del
rimettente, dei principi costituzionali - il superamento di tale
importo solo con decorrenza dal 1 gennaio 1985;
che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in assenza del
c.d. diritto vivente, il giudice a quo deve porsi il problema della
possibilità di una lettura conforme a Costituzione alternativa a
quella accolta nell'ordinanza di rimessione, e solo successivamente,
nella constatata impossibilità di pervenire a tale diversa lettura,
sollevare la questione di legittimità costituzionale (da ultimo,
ord. n. 147 del 1998);
che, nonostante l'asserita conformità ai princi'pi
costituzionali invocati del criterio di rivalutazione di cui all'art.
19 della legge n. 153 del 1969, non v'è traccia, nell'ordinanza di
rimessione, del doveroso tentativo di superare il dubbio di
costituzionalità attraverso l'interpretazione adeguatrice delle
disposizioni denunciate, né un analogo tentativo risulta compiuto al
fine di superare l'ulteriore dubbio prospettato dal rimettente con
riferimento all'art. 38 della Costituzione;
che, inoltre, sotto il profilo della rilevanza, risulta
dall'ordinanza del pretore di Lecce e dall'atto di costituzione
dell'INPS che il reddito del ricorrente non ha mai superato i limiti
di cui al comma 1 dell'impugnato art. 6 e che, pertanto, quest'ultimo
ha sempre avuto diritto all'integrazione al trattamento minimo,
circostanza, quest'ultima, che rende necessaria una adeguata
motivazione, assente nell'ordinanza, sull'applicabilità della
disciplina impugnata, che concerne i casi di cessazione del diritto
all'integrazione in caso di superamento dei prescritti limiti di
reddito;
che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun riferimento alla
questione preliminare dell'applicabilità della disciplina
dell'indebito previdenziale di cui all'art. 52, comma 2, della legge
9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro), che ammette il recupero delle somme
indebitamente percepite dall'assicurato solo in caso di dolo;
che, ancora sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza,
dall'ordinanza di rimessione non è dato capire come l'eventuale
accoglimento della questione sollevata possa avere incidenza nel
giudizio principale ed influire sulla sua definizione, posto che, in
caso di infondatezza della questione, il rimettente - ove non fosse
da applicare la citata disciplina dell'indebito previdenziale -
dovrebbe rigettare il ricorso dell'assicurato contro le trattenute
operate dall'INPS, mentre, in caso di accoglimento, dovrebbe
ugualmente definire il giudizio sospeso attraverso un identico
provvedimento di rigetto del ricorso (una volta dichiarata
incostituzionale la disciplina impugnata, ed eventualmente
introdotta, tramite la decisione costituzionale richiesta, una sorta
di cristallizzazione delle pensioni a calcolo in una misura non
superiore all'importo del trattamento minimo, vi sarebbe infatti un
motivo ulteriore per pervenire alla medesima conclusione);
che il giudice a quo solleva la questione di legittimità
costituzionale, con ordinanza nel suo complesso oscura, senza
motivare adeguatamente sulla rilevanza della questione medesima,
precludendo a questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza
di tale condizione di proponibilità;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, in combinato
disposto con i commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 6, del d.-l. 12
settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di
Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte