Ordinanza n. 315/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto
comma, del codice di procedura penale, "e, in ipotesi, del combinato
disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo comma, dello
stesso codice", promossi con n. 5 ordinanze emesse il 23, 24, 25 e 9
gennaio 1991 dal Pretore di Perugia nei procedimenti penali a carico
di Bardassini Achille, Bizzarri Marco, Millucci Adriano, Bellini
Brunello e Pasquini Flora, iscritte rispettivamente ai nn. 233, 234,
235, 236 e 237 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Perugia, con cinque ordinanze di
contenuto identico, ha sollevato - in riferimento agli artt. 76 e 25,
primo comma, della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura
penale, "e, in ipotesi, del combinato disposto degli artt. 446, primo
comma, 549 e 563, primo comma, del codice di procedura penale", nella
parte in cui consente all'imputato, anche nel procedimento pretorile,
di presentare la richiesta prevista nell'art. 444, primo comma, dello
stesso codice dopo la scadenza del termine di 15 giorni dalla
notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 555, primo
comma, lett. e), e fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento;
che il giudice remittente osserva, innanzitutto, in punto di
rilevanza, che a suo avviso è unicamente l'art. 563, quarto comma,
del codice di procedura penale (secondo cui "Se la richiesta è
formulata dopo la scadenza del termine previsto nell'art. 555, comma
1, lettera e), è competente a decidere il pretore del dibattimento")
a consentire all'imputato la anzidetta facoltà, ma che, tuttavia,
ove la disposizione impugnata dovesse ritenersi meramente esplicativa
della disciplina comunque applicabile al giudizio pretorile in virtù
del richiamo operato dagli artt. 549 e 563, primo comma, all'art.
446, primo comma, del codice di procedura penale, la sollevata
questione di costituzionalità andrebbe, in tale ipotesi, estesa
anche al combinato disposto di queste ultime norme;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo
osserva che la normativa in esame viola, in primo luogo, l'art. 76
della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 103 della
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale renderebbe necessitata
un'ulteriore semplificazione degli istituti del giudizio pretorile
rispetto a quelli previsti per il procedimento dinanzi al tribunale
e, in particolare, richiederebbe, quanto all'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta, l'eliminazione della
possibilità per l'imputato di formulare tale richiesta fino
all'apertura del dibattimento - come stabilito nei giudizi di
tribunale - anziché entro il più ristretto termine di 15 giorni
dalla notificazione del decreto di citazione;
che il prolungamento del termine fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento, prosegue il giudice remittente, sarebbe
del tutto incongruo nel giudizio pretorile, stante l'assenza in tale
procedimento dell'udienza preliminare e la cristallizzazione
dell'accusa nel decreto di citazione, per cui il detto prolungamento
avrebbe l'unica conseguenza di rendere necessario il compimento di
una serie di incombenti finalizzati alla celebrazione del
dibattimento e tuttavia suscettibili di essere posti nel nulla da una
successiva richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato col
consenso del pubblico ministero;
che, infine, la norma impugnata violerebbe anche il principio
del giudice naturale precostituito di cui all'art. 25, primo comma,
della Costituzione, consentendo all'imputato di scegliere il giudice
competente a decidere sulla richiesta (giudice per le indagini
preliminari o pretore del dibattimento) sulla base della semplice
opzione in ordine alla fase del giudizio in cui formulare la
richiesta stessa;
che è intervenuto nei presenti giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della
questione;
Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che la questione, già sollevata nei medesimi termini dallo
stesso giudice a quo con precedenti ordinanze, è stata da questa
Corte, con ord. n. 208 del 1991, dichiarata manifestamente
inammissibile quanto al combinato disposto degli artt. 446, primo
comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura
penale, e manifestamente infondata quanto all'art. 563, quarto comma,
dello stesso codice;
che le ordinanze di cui ai presenti giudizi, come detto, non
adducono argomenti nuovi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446,
primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in
epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice
di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma,
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le medesime
ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte