Ordinanza n. 315/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 142Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 142-bisTesto unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 23legge 122/1989
- art. 24legge 122/1989
- art. 203Codice della strada
- art. 141Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 22legge 122/1989
- art. 142legge 122/1989
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 24Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 142d.P.R. 392/1959
- art. 142-bisd.P.R. 392/1959
- art. 3Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 111Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
citata
- art. 615Codice di procedura civile
- art. 141Codice della strada
- art. 142Codice della strada
- art. 142-bisd.lgs. 285/1992
- art. 23Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 237legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 141 d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione
stradale), come novellato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n.
122, del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis dello stesso
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, cone novellati dagli artt. 23 e 24
della legge 24 marzo 1989, n. 122, degli artt. 142, ultimo comma, e
142-bis del menzionato d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellati
dagli artt. 23 e 24 della legge n. 122 del 1989 e dell'art. 203 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promossi con le ordinanze emesse il 24 maggio 1994 dal
pretore di Torino, il 17 giugno 1994 dal pretore di Rimini (n. 5
ordinanze), il 3 maggio 1994 dal pretore di Pordenone (n. 4
ordinanze), iscritte ai nn. 436, 557, 608, 609, 610, 611, 723, 724,
725 e 726 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 30, 40, 42 e 50, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato per l'opposizione
a due cartelle esattoriali emesse per il pagamento di pene pecuniarie
irrogate a seguito di violazioni del codice della strada, accertate
dal giugno del 1989 al settembre del 1992, il pretore di Torino, con
ordinanza emessa il 24 maggio 1994 (reg. ord. n. 436 del 1994) ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale: (questione a)
dell'art. 141 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle
norme sulla circolazione stradale), come novellato dall'art. 22 della
legge 24 marzo 1989 n. 122, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, "nella parte in cui prevede il termine di giorni 150
per la notificazione delle contestazioni di violazioni al codice
della strada, anziché di 90 giorni, come avviene per le altre
sanzioni amministrative", così determinando un'irragionevole
disparità di trattamento dei trasgressori, senza nemmeno assicurare
il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; (questione
b) del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis dello stesso
codice della strada del 1959, come novellati dagli artt. 23 e 24
della legge n. 122 del 1989 cit., in riferimento agli artt. 3, 97, 24
e 113 della Costituzione, perché solo coloro che abbiano presentato
ricorso al prefetto contro il verbale di accertamento dell'infrazione
potrebbero poi proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione in sede
giurisdizionale, mentre coloro che abbiano omesso di proporre il
ricorso amministrativo si vedrebbero sottoposti all'esecuzione
esattoriale a causa della qualità di titolo esecutivo che in tal
caso assume il sommario processo verbale; ciò non senza considerare
che il sistema sanzionatorio per le infrazioni al codice della
strada, diversamente da quanto previsto per le altre sanzioni
amministrative, non consentirebbe al prefetto, in mancanza di
apposito ricorso, di controllare la regolarità delle contestazioni
degli organi accertatori e delle relative notificazioni; (questione
c) sempre del combinato disposto di cui agli artt. 142 e 142-bis
citati, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, "nella
parte in cui non prevede, quando all'interessato sia stata notificata
la cartella esattoriale non preceduta da ordinanza-ingiunzione per la
mancata presentazione del ricorso al prefetto avverso la
contestazione, che l'interessato possa proporre il giudizio di
opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 .. e nella parte
in cui non prevede il potere del pretore di sospendere l'esecuzione
ex art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981";
che è intervenuto in questo giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza delle prime due questioni e per
l'inammissibilità della terza;
che, con cinque ordinanze di identico tenore, emesse il 17
giugno 1994 nel corso di altrettanti giudizi promossi avverso
cartelle esattoriali concernenti il pagamento di somme dovute a
titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della
strada del 1959, il pretore di Rimini (reg. ord. nn. 557, 608, 609,
610 e 611 del 1994) ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
(questione d) degli artt. 142, ultimo comma, e 142-bis del d.P.R. 15
giugno 1959, n. 392 (recte: 393), nel testo novellato dagli artt. 23
e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, vigente all'epoca della
commissione dell'illecito, sul cui presupposto risulta emessa la
cartella esattoriale opposta;
che nelle ordinanze si sostiene che il sistema di cui al
(precedente) codice della strada, come integrato dalla legge n. 122
del 1989 - prevedendo che, in caso di mancato pagamento in misura
ridotta o di omesso ricorso al prefetto, acquisti la qualità di
titolo esecutivo il verbale di accertamento e non più invece il
provvedimento del prefetto secondo la previsione dell'art. 18 della
legge n. 689 del 1981 - priverebbe "il trasgressore della facoltà di
proporre opposizione al pretore ex art. 22 della legge n. 689 del
1981" e non contemplerebbe il rimedio della opposizione
all'esecuzione (delle cartelle esattoriali in cui si concreta il
debito delle sanzioni) secondo l'art. 615 c.p.c., che consente al
debitore di contestare in via generale l' an e il quantum del debito;
ciò in quanto l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 espressamente
esclude quel rimedio nella fase della riscossione né le controversie
avverso il ruolo esattoriale possono proporsi, in casi del genere,
dinanzi al giudice tributario a causa della tassatività delle
materie indicate nell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972, tuttora
vigente;
che pertanto il sistema, in palese contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, non prevederebbe nessuna forma di tutela
giurisdizionale avverso la pretesa di pagamento della sanzione
amministrativa conseguente a violazione del codice della strada, una
volta divenuto titolo esecutivo il sommario processo verbale e
notificata la cartella di pagamento sul presupposto della formazione
del ruolo dato in carico all'esattore;
che, inoltre, si avrebbe un'ingiustificata disparità di
trattamento dei trasgressori che non si siano avvalsi del ricorso al
prefetto sia nei confronti di coloro che invece l'abbiano presentato,
sia nei confronti dei responsabili di qualsiasi altra violazione
amministrativa;
che in due di questi giudizi (reg. ord. nn. 597 e 608 del 1994)
vi è stato l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per l'infondatezza di tutte le questioni, in quanto
analoghe a quella decisa con la sentenza di questa Corte n. 311 del
1994;
che, con quattro ordinanze identiche, emesse il 3 maggio 1994 nel
corso di altrettanti giudizi di opposizione a cartelle esattoriali
per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada del 1959, il
pretore di Pordenone (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del 1994) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 (recte: 113) della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale (questione e)
degli artt. 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (come novellato
dall'art. 24 della legge n. 122 del 1989) e 203 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) " ..
nella parte in cui ciascuna di tali disposizioni non prevede la
possibilità di proporre avanti al pretore (giudice deputato alla
valutazione della fondatezza dell'illecito amministrativo in caso di
emissione di ordinanza-ingiunzione) opposizione avverso il ruolo
esattoriale, emesso ai sensi dei predetti articoli sulla base del
sommario verbale di accertamento divenuto titolo esecutivo per
mancata proposizione di ricorso al prefetto";
che nelle ordinanze si osserva che la legge n. 122 del 1989 ha
modificato il procedimento sanzionatorio per le violazioni del codice
della strada, in precedenza disciplinato dalla legge n. 689 del 1981,
comune a tutte le sanzioni amministrative, e che la modifica ha
comportato che il ricorso al prefetto, avverso il sommario processo
verbale di contestazione dell'infrazione, costituisca ora la
necessaria "condizione di procedibilità della tutela
giurisdizionale", che resta pertanto assicurata solo nei confronti
dell'ordinanza-ingiunzione che il prefetto emana all'esito del
ricorso amministrativo, non essendo invece previsto dal sistema di
poter fare opposizione né al verbale di accertamento una volta
divenuto titolo esecutivo, né al ruolo predisposto dall'autorità
accertatrice né alla cartella esattoriale;
che, potendo il trasgressore soltanto "esperire i rimedi
previsti per la fase esecutiva (ricorso all'intendente di finanza
contro gli atti esecutivi dell'esattore, anche ai fini della
sospensione, con la conseguente possibilità di ricorrere al giudice
amministrativo, nonché azione giudiziaria di responsabilità contro
l'esattore)", in tal modo si sarebbe in presenza di una tutela
giurisdizionale "resa eccessivamente difficoltosa", con disparità di
trattamento riguardo agli altri illeciti amministrativi non attinenti
a violazioni del codice della strada.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano, pur sotto
profili in parte diversi, questioni simili, tutte attinenti ad alcune
norme del codice della strada anteriore rispetto a quello attualmente
vigente, tranne una sola che riguarda una corrispondente norma di
quest'ultimo; onde i relativi giudizi possono essere riuniti per
essere decisi con un'unica pronuncia;
che in particolare la questione sub a), concernente l'art. 141
del codice della strada del 1959, come novellato dall'art. 22 della
legge n. 122 del 1989, e in modo specifico la denunciata eccessiva
lunghezza del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di
accertamento delle infrazioni in tema di circolazione stradale, è
manifestamente infondata, perché, essendo già stata esaminata negli
stessi termini ora prospettati, è stata dichiarata non fondata con
la sentenza n. 255 del 1994 di questa Corte;
che, quanto alla questione sub b), che censura il combinato
disposto degli artt. 142 e 142-bis del codice della strada del 1959,
come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge n. 122 del 1989, in
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, il primo
dei profili con essa prospettati muove dall'errato presupposto
secondo cui il mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto
precluderebbe l'azione giudiziaria, il che è stato già escluso da
questa Corte (sent. n. 255 del 1994), onde la sua manifesta
infondatezza;
che la medesima questione sub b) è manifestamente infondata
anche sotto il profilo secondo cui soltanto il ricorso al prefetto
provocherebbe "il dovere in capo a quell'Autorità .. di esaminare ..
l'iter sanzionatorio e .. la regolarità delle contestazioni degli
organi accertatori .., laddove tutte le altre violazioni
amministrative .. provocano sempre il potere-dovere in capo
all'Autorità competente (nel caso, il prefetto) di esaminare la
regolarità della sanzione e procedere in sede di autotutela
dell'annullamento o archiviazione del verbale .."; difatti, come già
affermato da questa Corte (sent. n. 311 del 1994), per le violazioni
del codice della strada "il riesame della contestazione da parte
dell'autorità prefettizia non è stato eliminato, ma, anziché
avvenire d'ufficio, come era in precedenza in base alla legge n. 689
del 1981, consegue al ricorso dell'interessato avverso il verbale di
accertamento", consentendogli in questa sede di far valere comunque
le sue ragioni e di ottenere quindi l'invocato riesame in sede
amministrativa, per cui è privo di riflessi sul piano della
costituzionalità che in alcuni casi la legge subordini questo
riesame all'istanza dell'interessato, dato che la Costituzione
assicura soltanto la tutela giurisdizionale, peraltro anch'essa
esperibile in via d'azione;
che quanto alle questioni sub c, d, e, (quest'ultima,
relativamente al solo art. 142-bis del codice della strada del 1959,
come novellato dall'art. 24 della legge n. 122 del 1989), prospettate
sostanzialmente sotto il profilo della carenza di un rimedio
giurisdizionale avverso le cartelle esattoriali, va considerato che -
mancando una specifica disciplina circa i termini e le modalità da
osservarsi per l'esperimento dell'azione giudiziaria, nel caso in cui
dopo la notifica del verbale di contestazione l'interessato non si
sia avvalso del rimedio del ricorso amministrativo - una volta
escluso dalla già menzionata giurisprudenza di questa Corte (sentt.
nn. 311 e 255 del 1994 cit.) che in questo caso sia impedita la
tutela giurisdizionale, spetta al giudice dinanzi al quale l'azione
è proposta di verificare, alla stregua del diritto vigente, il
quomodo ed il quando della sua esperibilità affinché la tutela
risulti assicurata nella sua pienezza, con la conseguenza che,
formulando le ordinanze di rinvio quesiti d'ordine interpretativo, le
relative questioni sono manifestamente inammissibili;
che quanto alla medesima questione sub e), con riguardo all'art.
203 del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del
1992) - impugnato insieme alla norma, solo parzialmente
corrispondente, dell'art. 142-bis del precedente codice della strada
per ragioni meramente cautelative, nella incertezza, sottesa alla
prospettazione del giudice a quo, circa la disposizione in concreto
applicabile nella successione tra il regime normativo precedente e
quello del nuovo codice - essa è, nella specie, manifestamente
inammissibile perché della norma, ratione temporis, il giudice non
deve fare applicazione nei giudizi a quibus (V. artt. 237, comma 2, e
238, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:
a) delle questioni di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 142 e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
(Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come novellati
dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in
riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di
Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. 436 del 1994);
b) delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.
142, ultimo comma, e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come
novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Rimini con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord.
nn. 557, 608, 609, 610 e 611 del 1994);
c) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellato dall'art.
24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Pordenone con le
ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del
1994);
d) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, dal pretore di Pordenone con le ordinanze indicate in
epigrafe (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del 1994);
Dichiara la manifesta infondatezza:
e) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 141
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellato dell'art. 22 della
legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
97 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata
in epigrafe (reg. ord. n. 436 del 1994);
f) delle questioni di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 142 e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n.
122, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della
Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe (reg. ord. n. 436 del 1994).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte