Ordinanza n. 315/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10
giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Catanzaro
Carmine, iscritta al n. 1268 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che con ordinanza del 10 giugno 1996 il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio "nella forma della
declaratoria con sentenza dell'estinzione del reato per intervenuta
oblazione" il giudice per le indagini preliminari che abbia in
precedenza provveduto sia in ordine alla convalida del fermo sia in
ordine alla richiesta di adozione di una misura cautelare personale
da parte del pubblico ministero;
che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e nn. 131 e 155 del
1996 di questa Corte, il giudice rimettente osserva che, come nei
casi in esse affrontati, anche in quello ora prospettato si delinea
la possibile menomazione dell'imparzialità del giudice che, dopo
aver valutato i profili indiziari e cautelari, è chiamato alla
pronuncia di estinzione del reato per oblazione; pronuncia che, pur
non implicando la piena verifica della fondatezza dell'accusa,
involge pur sempre un apprezzamento sulla inapplicabilità di più
favorevoli formule di proscioglimento nel merito, secondo la regola
dettata dall'art. 129 cod. proc. pen.;
che, inoltre, il giudice rimettente prospetta, in forma
ipotetica, ulteriori possibili rilievi di incostituzionalità della
norma denunciata con riguardo ad altre ipotesi - non riferibili al
giudizio a quo - accomunabili, in sintesi, nelle numerose diverse
interrelazioni che possono essere ravvisabili tra una funzione,
pregiudicata, di "giudizio" (comprensivo delle varie forme in cui si
estrinseca: dibattimento, giudizio abbreviato, patteggiamento,
emissione del decreto penale di condanna) e una precedente
valutazione sul profilo della libertà personale (pronunce de
libertate nella fase predibattimentale, giudizio di riesame o appello
ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen., decisione sulla convalida del
fermo o dell'arresto);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza delle
questioni sollevate;
Considerato che, relativamente alla questione di costituzionalità
posta con riguardo alla dedotta incompatibilità tra una precedente
valutazione in ordine a una misura cautelare personale e una
successiva funzione di definizione del processo attraverso la
declaratoria di estinzione del reato per intervenuta oblazione,
risulta, dall'ordinanza di rinvio, che, a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna e contestuale richiesta ex art. 162 cod.
pen., il giudice rimettente ha ammesso l'imputato all'oblazione, ed
è stato "ritualmente" effettuato il deposito della somma dovuta a
tal fine, cosicché sussistono tutti i presupposti per l'adozione
della declaratoria di intervenuta estinzione del reato;
che, in tale quadro, assume puntuale rilievo l'eccezione,
formulata dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità della
questione per difetto di rilevanza, poiché, una volta esercitato da
parte del giudice il potere di verifica delle condizioni legali e dei
presupposti di ammissione all'istituto, e una volta intervenuto
altresì il versamento dell'importo stabilito dalla legge, l'ambito
valutativo che si assume potenzialmente "pregiudicato" - dalla
precedente determinazione sul tema cautelare - è in realtà già
consumato, residuando solo la limitata cognitio dell'adozione di una
pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato, già verificatasi a
norma dell'art. 162, secondo comma, cod. pen., per effetto del
pagamento della somma a titolo di oblazione;
che l'affermazione della rilevanza della questione da parte del
giudice a quo, nell'assunto della possibilità di revocare in ogni
tempo l'ordinanza ammissiva dell'oblazione, non risulta pertanto
plausibile, perché essa si riferisce all'ipotesi di una pronuncia
giurisprudenziale resa in tema di oblazione "discrezionale" ex art.
162-bis cod. pen. e dunque relativa a un istituto, diverso da quello
di cui è stata fatta applicazione, che prevede ipotesi ostative
soggettive e oggettive e che inoltre affida al giudice ambiti di
valutazione ampi e non predeterminati (come l'incidenza della
"gravità del fatto"); elementi, questi, che non figurano nella
disciplina dell'oblazione "comune" regolata dall'art. 162 cod. pen.,
che è quella che viene in rilievo nel giudizio a quo;
che neppure è ravvisabile un ipotetico e residuo ambito
delibativo concernente l'esattezza della qualificazione giuridica del
fatto, stante l'espressa indicazione dell'ordinanza di rinvio nel
senso della globale legittimità della procedura di oblazione
esperita;
che pertanto la questione in esame, in quanto concernente profili
che non sono più ricompresi nella cognizione del giudice a quo
risulta sollevata in via astratta ed è priva del necessario
requisito della pregiudizialità, cosicché essa deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
che alla medesima conclusione si deve pervenire relativamente
alle ulteriori questioni indicate in narrativa, sollevate in termini
ipotetici, palesemente estranee alla concreta vicenda processuale e
perciò - del resto dichiaratamente - manifestamente irrilevanti
rispetto ad essa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte