Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/10/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 21legge 319/1976
  • art. 25legge 319/1976

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 25 della

legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento)

promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1978 dal Pretore di Cremona

nel procedimento penale a carico di Negroni Pietro iscritta al n. 393

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 307 del 1978.

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Cremona, con ordinanza emessa il 29 marzo

1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt.21 e 25 della legge 10 maggio 1976, n.319, in riferimento agli

artt. 2, 3, 9 e 32 della Costituzione: adducendo che "il particolare

regime instaurato per i titolari di scarichi preesistenti" sarebbe

ingiustificatamente più favorevole di quello previsto per coloro che

aprano o comunque effettuino scarichi nuovi;

e che nel presente giudizio nessuno si è costituito, né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che nella specie - come risulta con chiarezza dalla

stessa ordinanza di rimessione - era in corso un procedimento penale a

carico del titolare di un insediamento produttivo, imputato di un

condotta puntualmente prevista e sanzionata dagli artt. 21, secondo

comma, e 25 della legge n. 319 del 1976 (cioè dell'omessa adozione

delle "misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo

dell'inquinamento"); sicché non sono affatto rilevanti le impugnative

dell'art. 21, per non aver comminato nessuna sanzione a carico di chi

abbia continuato l'immissione di scarichi senza avere domandato

l'autorizzazione di cui all'art. 15, e dell'art. 25, primo comma, per

non avere imposto l'immediato allineamento degli scarichi preesistenti

ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A;

considerato, d'altronde, che l'ipotizzato annullamento degli artt. 21

e 25 si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una sentenza

di accoglimento additivo in materia penale: richiesta manifestamente

inammissibile, come la Corte stessa ha già precisato nella sentenza n.

226 del presente anno.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 21 e 25 della legge 10 maggio

1976, n. 319, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., sollevata

dal Pretore di Cremona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte