Ordinanza n. 316/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/10/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 319/1976
- art. 25legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 25 della
legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento)
promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1978 dal Pretore di Cremona
nel procedimento penale a carico di Negroni Pietro iscritta al n. 393
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 307 del 1978.
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Cremona, con ordinanza emessa il 29 marzo
1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt.21 e 25 della legge 10 maggio 1976, n.319, in riferimento agli
artt. 2, 3, 9 e 32 della Costituzione: adducendo che "il particolare
regime instaurato per i titolari di scarichi preesistenti" sarebbe
ingiustificatamente più favorevole di quello previsto per coloro che
aprano o comunque effettuino scarichi nuovi;
e che nel presente giudizio nessuno si è costituito, né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che nella specie - come risulta con chiarezza dalla
stessa ordinanza di rimessione - era in corso un procedimento penale a
carico del titolare di un insediamento produttivo, imputato di un
condotta puntualmente prevista e sanzionata dagli artt. 21, secondo
comma, e 25 della legge n. 319 del 1976 (cioè dell'omessa adozione
delle "misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo
dell'inquinamento"); sicché non sono affatto rilevanti le impugnative
dell'art. 21, per non aver comminato nessuna sanzione a carico di chi
abbia continuato l'immissione di scarichi senza avere domandato
l'autorizzazione di cui all'art. 15, e dell'art. 25, primo comma, per
non avere imposto l'immediato allineamento degli scarichi preesistenti
ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A;
considerato, d'altronde, che l'ipotizzato annullamento degli artt. 21
e 25 si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una sentenza
di accoglimento additivo in materia penale: richiesta manifestamente
inammissibile, come la Corte stessa ha già precisato nella sentenza n.
226 del presente anno.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 21 e 25 della legge 10 maggio
1976, n. 319, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., sollevata
dal Pretore di Cremona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte