Ordinanza n. 316/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 576, secondo
comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e
203 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel
procedimento per incidente di esecuzione proposto da Pacitto Carlo,
iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 24 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel
procedimento per incidente di esecuzione proposto da Miranda Antonio,
iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Alatri, con due ordinanze del 20 giugno
1983 e del 24 giugno 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 27
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 576, secondo
comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e
203 dello stesso codice, nella parte in cui prevede "l'eseguibilità
di sentenze divenute irrevocabili nei confronti del coimputato di
reato che non abbia proposto impugnazione o la cui impugnazione sia
stata dichiarata inammissibile con ordinanza divenuta definitiva, pur
in pendenza dell'impugnazione da parte di coimputati del medesimo
reato";
e che nel primo dei due giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e
vanno, pertanto, riuniti;
che il giudice a quo si limita ad affermare apoditticamente la
rilevanza della questione, senza precisare né quale gravame fosse
stato effettivamente proposto, né quale conseguenza favorevole per
il coimputato non impugnante avrebbe potuto discendere
dall'accoglimento del gravame stesso;
e che, omettendo ogni motivazione in punto di rilevanza ed ogni
riferimento al caso di specie, le ordinanze di rimessione non si
adeguano al precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre
nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da
ultimo, ordinanze nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 576, secondo comma, del codice
di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso
codice, sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal
Pretore di Alatri con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte