Ordinanza n. 316/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 853/1984
- art. 1legge 17/1985
- art. 1legge 193/1989
- art. 4legge 193/1989
usata come parametro
citata
- art. 4legge 853/1984
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 14-bis del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni
nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, (Disposizioni in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni
relative all'Amministrazione finanziaria) e dell'art. 1 della legge
24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma
14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte
sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17),
promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1991 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, sul
ricorso proposto da Tesei Mario contro il Ministero dei Trasporti,
iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Tesei Mario;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Mario Tesei
contro il Ministero dei Trasporti, del quale è dipendente con la
qualifica di Ispettore aggiunto principale, per ottenere
l'annullamento del provvedimento con cui è stata respinta la domanda
di passaggio nella carriera direttiva, in estensione dei benefici
concessi al personale di concetto del Ministero delle finanze col
d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 e con la legge 24 maggio 1989, n. 193,
il T.A.R. del Lazio - Sezione distaccata di Latina, con ordinanza
dell'11 gennaio 1991, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19 dicembre 1984,
n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n.
17, e dell'art. 1 della citata legge n. 193 del 1989, "nella parte in
cui, nell'attribuire taluni benefici di carriera al personale
dipendente dal Ministero delle finanze, non vi hanno ricompreso anche
il personale, nel quale rientra il ricorrente, dipendente dal
Ministero dei trasporti";
che, ad avviso del giudice remittente, la diversità
dell'Amministrazionedi appartenenza non è criterio sufficiente per
giustificare la disparità di trattamento di posizioni di lavoro
oggettivamente uguali, dato che il ricorrente è in possesso di tutti
i requisiti indicati nell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. n. 853 del
1984 per l'ammissione ai benefici normativi ed economici previsti dal
d.P.R. n. 319 del 1972;
che, pertanto, il menzionato art. 4, comma 14-bis, e la relativa
norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 1 della legge
n. 193 del 1989, sono giudicati contrastanti col principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché col principio di
proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del
lavoro prestato, di cui all'art. 36 Cost., e col principio di buon
andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;
Considerato che le norme impugnate, in quanto dettano una
disciplina speciale per il personale di concetto del Ministero delle
finanze, non sono applicabili nel caso oggetto del giudizio
principale, come premette lo stesso giudice a quo, sicché manca il
primo presupposto di rilevanza della sollevata questione di
costituzionalità;
che, essendo le medesime norme addotte come tertium
comparationis ai fini del principio di eguaglianza, l'impugnazione
doveva essere rivolta contro le norme generali che regolano lo stato
giuridico degli impiegati civili dello Stato, nella parte da cui
dipende il trattamento normativo ed economico del ricorrente;
che, comunque, la giurisprudenza costante di questa Corte
esclude che da una disciplina speciale, portante un trattamento più
favorevole, si possa desumere un termine di paragone utile per
impugnare la disciplina generale in riferimento all'art. 3 Cost.
(cfr. sent. nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988, 427 del 1990, e spec.
ord. n. 582 del 1988);
che nemmeno il preteso contrasto con gli artt. 36 e 97 Cost.
può essere prospettato in relazione alle norme denunciate, le quali,
appunto in ragione del loro carattere di specialità, non possono
essere censurate per non avere considerato anche il personale di
Amministrazioni diverse da quella finanziaria;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19
dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative
all'Amministrazione finanziaria), convertito nella legge 17 febbraio
1985, n. 17, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193
(Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni
relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - Sezione distaccata di Latina,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte