Ordinanza n. 316/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14
maggio 1996 dal tribunale di Monza nei procedimenti penali a carico
di Salvi Giuliano ed altri, iscritte ai nn. 140 e 141 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che con ordinanza del 14 maggio 1996, pervenuta a questa
Corte il 10 marzo 1997 (r.o. 140 del 1997), il tribunale di Monza ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità alla funzione di giudizio dibattimentale nei
riguardi del giudice per le indagini preliminari che abbia in
precedenza provveduto, nel senso del rigetto, su una richiesta, da
parte dell'indagato, di sostituzione di misura cautelare personale;
che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di
questa Corte, il giudice rimettente individua una lesione dei
parametri costituzionali invocati, e del principio del "giusto
processo" che ne deriva, nel potenziale pregiudizio per
l'imparzialità del giudice che, nell'ipotesi dedotta, al pari di
quanto già riconosciuto dalla Corte costituzionale in casi analoghi,
viene a delinearsi in ragione della precedente delibazione sul tema
indiziario;
che questione pressoché identica è stata sollevata dallo stesso
Tribunale, con altra coeva ordinanza (r. o. 141 del 1997), con la
sola variante del riferimento alla specifica ipotesi - rilevante nel
giudizio a quo - di precedente provvedimento di accoglimento della
richiesta di sostituzione della misura cautelare personale con altra
meno afflittiva;
Considerato che le questioni sollevate sono analoghe e riferite ai
medesimi parametri, e che pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica pronuncia;
che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di
questa Corte, sotto i profili indicati;
che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva
alla proposizione delle presenti questioni, è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che
abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura
cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di
applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare
personale (capo c del dispositivo della citata sentenza, reso in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già
dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal
giudice rimettente, le questioni sollevate devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3,
24, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte