Ordinanza n. 318/1987
Altra decisione · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 44Testo unico IVA
- art. 25d.l. 429/1982
- art. 29d.l. 429/1982
- art. 30d.l. 429/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma,
ultima parte, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promossi con n. 3
ordinanze emesse il 18 maggio 1979 dalla Commissione Tributaria di
secondo grado di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 332, 333 e
334 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 248 dell'anno 1981;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli,
con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 18 maggio 1979 nel
corso di altrettanti giudizi concernenti l'applicazione della
sanzione prevista dall' art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
("Istituzione e disciplina dell'IVA"), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del citato
decreto, in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, secondo
cui "si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento
del corrispettivo... le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi... fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli
istituti universitari, agli enti ospedalieri, di assistenza e di
beneficenza, e agli enti di previdenza", violerebbe i citati
parametri costituzionali in quanto non parifica l'ENEL (a nome del
quale il ricorrente aveva emesso alcune fatture), e in genere gli
enti pubblici non territoriali, all'amministrazione dello Stato, ai
fini dell'applicazione del beneficio dello spostamento del momento
impositivo previsto dalla disposizione censurata;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede, in via
preliminare, la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo
esame della rilevanza, essendo sopravvenuta la legge 22 dicembre
1980, n. 882, recante "sanatoria di irregolarità formali e di minori
infrazioni in materia tributaria"; nel merito l'interveniente
conclude per l'infondatezza.
Considerato che i giudizi, data l'identità della questione, vanno
riuniti e congiuntamente decisi;
che successivamente all'ordinanza di rimessione è stata emanata
la legge di sanatoria n. 882 del 1980, il cui
art. 9 stabilisce che le sanzioni amministrative previste dall'art.
44 del d.P.R. n. 633/72 non si applicano ai contribuenti e ai
sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al
pagamento delle imposte o delle ritenute periodiche dell'imposta sul
valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la
presentazione della dichiarazione annua è scaduto anteriormente alla
data predetta;
che, inoltre, è stato emanato il decreto legge 10 luglio 1982,
n. 429, convertito in legge n. 516/82, secondo il quale (cfr. artt.
25, 29 e 30) i contribuenti che siano incorsi in violazione della
normativa IVA sono ammessi, allorché non sia intervenuto
accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa e,
quando questa corrisponde al dovuto, le sanzioni amministrative
previste nel titolo III del d.P.R. n. 633/72 non si applicano;
che pertanto, potendo l'autore delle infrazioni, in virtù della
normativa sopravvenuta, evitare, pendente il giudizio, le previste
sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a
quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, accertare se la
questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di II
grado di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte